Cass. civ. n. 10389 del 3 ottobre 1995
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
L'omessa cancellazione della causa dal ruolo, in caso di tardiva costituzione dell'attore, è motivo di nullità, non di mera irregolarità, del procedimento che sia irritualmente proseguito nella contumacia del convenuto.
Testo massima n. 2
La nullità del giudizio di primo grado, che sia irritualmente proseguito, nella contumacia del convenuto, nonostante la tardiva costituzione dell'attore, impone al giudice d'appello di decidere il merito della causa, previa rinnovazione degli accertamenti compiuti in primo grado ed ammissione del convenuto al compimento delle attività che gli erano state impedite in conseguenza della nullità.
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