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Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 790 del 3 agosto 1999

Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 790 del 3 agosto 1999

Testo massima n. 1

In tema di misure cautelari personali, le esigenze cautelari che possono legittimare la proroga dei termini di custodia cautelare a norma dell’art. 305, comma secondo, c.p.p. sono tutte quelle previste dall’art. 274 c.p.p. Non è infatti sostenibile che tale istituto possa trovare applicazione solo per il soddisfacimento della esigenza di cui alla lettera a ] della predetta disposizione. Ciò si ricava non solo dalla lettera della norma, che non richiama in particolare questa o quella esigenza cautelare, riferendosi espressamente a «gravi esigenze cautelari»; ma anche dalla sua portata logica, posto che il rapporto di necessarietà tra proroga e compimento di un accertamento si identifichi nella [ unica ] esigenza cautelare valutabile in concreto, ma semplicemente che esso costituisce uno dei presupposti per la concedibilità della proroga tipicamente considerati dalla fattispecie normativa in questione. D’altro canto, il fatto che l’esigenza cautelare di cui alla lett. a ] sia considerata dall’art. 301 c.p.p., in tema di rinnovazione delle misure disposte per esigenze probatorie, non implica nemmeno che alla tutela di detta esigenza provveda solo tale ultima disposizione, a pena di confondere istituti ontologicamente distinti, quello della proroga dei termini custodiali prossimi a scadere [ art. 305 c.p.p. ] e quello della rinnovazione delle misure disposte per esigenze probatorie [ art. 301 c.p.p. ]. Non osta a una simile conclusione l’impiego del termine «proroga» adoperato dall’art. 14 della legge 8 agosto 1995, n. 332, che ha aggiunto i commi 2 bis e 2 ter all’art. 301 c.p.p., dato che, malgrado tale improprio termine, le disposizioni aggiunte dalla novella attengono contenutisticamente sempre all’istituto della rinnovazione.

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