14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 2152 del 7 luglio 1995
Testo massima n. 1
Nella richiesta di proroga dei termini di custodia cautelare, il pubblico ministero deve, con precisi riferimenti agli atti, specificare per ciascun indiziato, quali siano gli elementi di giudizio che supportano la connotazione di gravità delle esigenze cautelari richieste dall’art. 305, comma 2, c.p.p. — non operando a tal fine la presunzione di cui all’art. 275, comma 3, stesso codice che, in base al criterio di specialità, non è estensibile oltre l’ambito di sua ordinaria applicazione segnato dalle scelte delle misure — e dovrà indicare quali siano gli accertamenti particolarmente complessi da esperire. Soltanto tale specificazione consente al difensore l’esplicazione del proprio mandato e al giudice di merito e di legittimità di esercitare i controlli demandati dalla legge.
Articoli correlati
[adrotate group=”23″]