14 Mag Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 487 del 14 marzo 1995
Testo massima n. 1
Il provvedimento di proroga dei termini di custodia cautelare previsto dall’art. 305, comma 2, c.p.p. — che si pone come norma eccezionale rispetto alla scadenza dei termini ordinari [ art. 303 c.p.p. ] — non può essere fondato su esigenze cautelari che riguardino soggetti diversi dall’interessato, ancorché indagati nell’ambito del medesimo procedimento, salvo che i complessi accertamenti da compiere nei confronti di costoro abbiano attitudine a riverberarsi, quanto meno in via mediata, sulla posizione probatoria dell’interessato medesimo.
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