Cass. pen. n. 4011 del 7 luglio 1999

Testo massima n. 1


Ai fini della durata della custodia cautelare, come disciplinata nell'art. 305, comma primo, c.p.p., il «tempo assegnato per l'espletamento della perizia» non scade con il deposito di cancelleria degli elaborati, ma solo nel momento in cui, nel contraddittorio delle parti, il perito espone oralmente l'esito dei suoi accertamenti, esaurendo la relazione peritale.

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