Cass. civ. n. 28074 del 05 ottobre 2023
Testo massima n. 1
In tema di spese giudiziali, la mera costituzione dell'Avvocatura dello Stato, con semplice deposito di atto a ciò finalizzato, non consente la condanna della parte soccombente in favore del Ministero vittorioso, qualora a detta costituzione non abbia fatto seguito lo svolgimento di alcuna attività processuale. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte d'appello che, nel rigettare una domanda di protezione internazionale, aveva posto a carico del ricorrente anche le spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in favore del Ministero dell'Interno, benché quest'ultimo non avesse svolto alcuna attività difensiva in tale giudizio).
Massime precedenti
Normativa correlata
Costituzione art. 111
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST.