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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5214 del 8 aprile 1997

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 5214 del 8 aprile 1997

Testo massima n. 1

La decisione del giudice per le indagini preliminari sulla richiesta del pubblico ministero di proroga dei termini della custodia cautelare non deve essere adottata con le forme previste dall’art. 127 c.p.p., in quanto a tale procedura l’art. 305 dello stesso codice non opera alcun richiamo, ma lascia libero il giudice di utilizzare le forme ritenute in concreto più opportune con l’unico limite della garanzia di un effettivo contraddittorio tra l’accusa e la difesa; la legge richiede dunque solo che la possibilità di tale contraddittorio venga assicurata, in forma orale o cartolare, ed a nulla rileva che poi, in concreto, esso non si sia esplicato. Ne consegue che qualora il giudice ritenga di fissare l’udienza camerale, previ opportuni avvisi al pubblico ministero ed al difensore, nessun altro obbligo gli incombe e la concreta mancanza del contraddittorio dovuta all’assenza di una o di entrambe le parti non riveste alcuna rilevanza giuridico-processuale. [ In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che nessuna nullità conseguisse dall’assenza del pubblico ministero nell’udienza camerale fissata a seguito della sua richiesta di proroga del termine di custodia ].

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