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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1816 del 2 luglio 1993

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1816 del 2 luglio 1993

Testo massima n. 1

La rinnovazione della misura cautelare prevista dall’art. 301 c.p.p. si differenzia ontologicamente dalla proroga contemplata nell’art. 305 stesso codice; quest’ultimo istituto è in sostanza un autonomo titolo di detenzione rispetto all’originaria misura imposta, al contrario della rinnovazione che costituisce una semplice ripetizione dell’originario provvedimento applicativo della misura cautelare, sulla base degli stessi presupposti. Ciò giustifica la differente disciplina per quanto attiene all’audizione del difensore, non richiesta nell’ipotesi della rinnovazione, stante la natura tecnica di questa, sicché non ne risulta intaccato il principio di uguaglianza né quello del diritto di difesa, costituzionalmente garantiti.

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