Cass. civ. n. 28139 del 05 ottobre 2023

Testo massima n. 1


RESPONSABILITA' CIVILE - IN GENERE Minore in affidamento eterofamiliare - Responsabilità da contatto sociale del Comune affidante - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.


Non è configurabile una responsabilità contrattuale da contatto sociale del Comune affidante per i danni occorsi a un minore collocato in affidamento eterofamiliare, in ragione dell'assenza di specifici e reciproci obblighi di buona fede, di protezione e di informazione che distinguono tale specie di obbligazione dalla responsabilità aquiliana. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la responsabilità contrattuale del Comune per i danni conseguenti all'annegamento di un minore nella piscina di proprietà dei coniugi ai quali era stato affidato, anche tenuto conto che questi ultimi, in quanto individuati dal Tribunale per i minorenni, non potevano considerarsi ausiliari del Comune ex art. 1228 c.c., in assenza di un rapporto di preposizione).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 10516 del 2017

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1173
Cod. Civ. art. 1218
Cod. Civ. art. 1175
Cod. Civ. art. 1375
Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

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