Cass. civ. n. 447 del 23 gennaio 1982

Testo massima n. 1


L'esercizio del potere di sostituzione dell'istruttore della causa, conferito al presidente del tribunale o della corte d'appello dall'art. 174 c.p.c., non è censurabile con ricorso per cassazione non potendosi assoggettare a sindacato di legittimità la valutazione necessariamente discrezionale dei fatti impeditivi e delle esigenze di servizio, cui deve essere, per la norma anzidetta, subordinata l'iniziativa presidenziale in deroga al precetto dell'immutabilità dell'istruttore.

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