Cass. civ. n. 888 del 5 maggio 1962

Testo massima n. 1


Nelle ipotesi di sostituzione del giudice istruttore per impedimento di lui o per esigenze di servizio, il relativo provvedimento è preso dal presidente anche verbalmente e non deve essere notificato o comunicato alle parti. L'inesistenza dei motivi di assoluto impedimento o delle gravi esigenze di servizio, su cui sia stato fondato il provvedimento di sostituzione, non è causa di nullità della sentenza, così come non rende nulla la sentenza stessa la circostanza che il magistrato sostituito, cui è stata tolta la relazione della causa, faccia parte del collegio che ha deliberato la causa medesima.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE