Cass. civ. n. 28167 del 06 ottobre 2023
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI Parti necessarie del giudizio impugnatorio dinanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione - Individuazione - Ministero della Giustizia - Esclusione - Costituzione in giudizio del Ministero intimato - Conseguenze - Condanna alle spese del ricorrente.
Le parti uniche e necessarie del giudizio di impugnazione delle decisioni disciplinari dell'apposita Sezione del CSM dinanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione sono - anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 - l'incolpato, il Ministro della Giustizia e il P.G. presso la S.C. e non anche il Ministero della Giustizia, ragion per cui, qualora a seguito della notificazione del ricorso per cassazione si costituisca nel giudizio il Ministero, in favore di quest'ultimo il ricorrente va condannato alla rifusione alle spese.
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.