Cass. civ. n. 28167 del 06 ottobre 2023

Sezione Unite

Testo massima n. 1


ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI Parti necessarie del giudizio impugnatorio dinanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione - Individuazione - Ministero della Giustizia - Esclusione - Costituzione in giudizio del Ministero intimato - Conseguenze - Condanna alle spese del ricorrente.


Le parti uniche e necessarie del giudizio di impugnazione delle decisioni disciplinari dell'apposita Sezione del CSM dinanzi alle Sezioni unite della Corte di cassazione sono - anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 24 del d.lgs. n. 109 del 2006 - l'incolpato, il Ministro della Giustizia e il P.G. presso la S.C. e non anche il Ministero della Giustizia, ragion per cui, qualora a seguito della notificazione del ricorso per cassazione si costituisca nel giudizio il Ministero, in favore di quest'ultimo il ricorrente va condannato alla rifusione alle spese.

Massime precedenti

Sezioni Unite: Cass. civ. n. 17914 del 2007

Normativa correlata

Decreto Legisl. 23/02/2006 num. 109 art. 24
Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST.

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