Cass. civ. n. 2213 del 5 aprile 1984
Testo massima n. 1
La contraddittorietà fra un'ordinanza istruttoria e la successiva sentenza di merito di primo grado non costituisce vizio di attività o di giudizio, ma espressione del principio di cui all'art. 177, primo comma, c.p.c., secondo cui le ordinanze comunque motivate non possono mai pregiudicare la decisione della causa.
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