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Articolo 177 Codice di procedura civile — Effetti e revoca delle ordinanze

Articolo 177 Codice di procedura civile — Effetti e revoca delle ordinanze

Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa.

Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate.

Non sono modificabili né revocabili dal giudice che le ha pronunciate:

  1. 1) le ordinanze pronunciate sull’accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre ; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l’accordo di tutte le parti;
  2. 2) le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge ;
  3. 3) le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo ;
  4. 4) (omissis) .
  1. 1) le ordinanze pronunciate sull’accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre ; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l’accordo di tutte le parti;
  2. 2) le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge ;
  3. 3) le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo ;
  4. 4) (omissis) .
L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 8932/2006

Le ordinanze con cui il giudice istruttore o il collegio decidono in ordine alle richieste di ammissione delle prove e dispongono in ordine all’istruzione della causa sono di norma revocabili, anche implicitamente, e non pregiudicano il merito della decisione della controversia, non essendo pertanto idonee ad acquistare efficacia di giudicato, né per altro verso spiegano alcun effetto preclusivo, qualsiasi questione potendo essere nuovamente trattata in sede di decisione: è, difatti, consentito al giudice, in sede di valutazione delle prove ai fini del giudizio, considerare irrilevante anche l’oggetto di una prova testimoniale in precedenza ammessa ed espletata.

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Cass. civ. n. 14104/2001

I provvedimenti tipicamente ordinatori, con funzione strumentale e preparatoria rispetto alla futura definizione della controversia, privi come tali di qualunque efficacia decisoria, non sono suscettibili di impugnazione davanti al giudice superiore, e tanto meno di ricorso per cassazione (nella specie la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso l’ordinanza con cui era stato dichiarato inammissibile il reclamo del provvedimento con cui, su comune richiesta delle parti, il giudice aveva rinviato ad altra udienza per discutere sulle questioni preliminari sollevate dalle parti medesime).

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Cass. civ. n. 3601/2001

L’ordinanza istruttoria relativa all’ammissione di una prova, anche quando prenda in esame questioni attinenti a presupposti, condizioni processuali o profili di merito, è provvedimento tipicamente ordinatorio, con funzione strumentale e preparatoria rispetto alla futura definizione della controversia, priva come tale di qualsiasi efficacia decisoria e quindi insuscettibile di impugnazione davanti al giudice superiore e, tanto meno, di ricorso per cassazione.

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Cass. civ. n. 2602/2001

È inammissibile il ricorso per Cassazione, benché proposto formalmente contro una sentenza che tenda nella sostanza ad ottenere l’annullamento di una ordinanza di ammissione di prova. Un tale provvedimento, infatti, non è in grado di pregiudicare direttamente la decisione della causa, avuto riguardo alla possibilità di essere revocato o modificato dallo stesso giudice che ebbe ad emetterlo, al suo carattere del tutto mediato e strumentale rispetto alla successiva decisione di merito ed al fatto che in quest’ultima rimangono assorbite le violazioni di legge e gli errori eventualmente commessi in istruttoria. Peraltro, una volta che il mezzo di prova sia stato ammesso non può essere posto in discussione il giudizio sulla sua rilevanza e decisività emesso nel corpo della pregressa attività istruttoria, poiché ogni critica o censura concernente quella valutazione non può che dirigersi contro la motivazione della sentenza, investendo l’apprezzamento dei fatti oggetto di prova compiuto dal giudice nel decidere la controversia.

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Cass. civ. n. 11183/2000

Le ordinanze emesse nel corso del giudizio oltre che revocabili e modificabili, anche implicitamente, hanno efficacia del tutto provvisoria e non comportano alcun effetto preclusivo, con la conseguenza che il giudice del merito, pur in presenza di tali ordinanze, può fondare il proprio convincimento su motivi sopravvenuti. (Fattispecie relativa ad ordinanza ammissiva di consulenza tecnica).

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Cass. civ. n. 2911/1999

La norma dell’art. 177 c.p.c., secondo cui le ordinanze “latu sensu” istruttorie, comprese quelle destinate a disciplinare lo svolgimento del processo, possono — tranne i casi previsti dal terzo comma dello stesso articolo — essere modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate, è applicabile anche al giudizio di cassazione.

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Cass. civ. n. 11999/1997

La regola della non revocabilità delle ordinanze pronunciate sull’accordo delle parti opera solo con riferimento alle materie su cui le parti possono disporre (art. 177, terzo comma, n. 1, c.p.c.) e quindi non può trovare applicazione riguardo all’ammissione di mezzi di prova nel processo del lavoro, in cui la deduzione dei mezzi di prova, ispirata a rigorosi criteri e sottoposta a specifici termini la cui inosservanza è sanzionata da decadenza, costituisce materia non disponibile.

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Cass. civ. n. 2744/1997

Le ordinanze emesse dal giudice istruttore nel corso del processo divengono inefficaci nell’ipotesi di successiva pronunzia che disponga in tal senso, in modo esplicito (come nel caso della loro modifica da parte dello stesso giudice istruttore ovvero della loro revoca da parte sua o del collegio secondo le previsioni degli articoli 177, comma secondo, e 178 c.p.c.) o implicito (come nel caso in cui il collegio definisca il merito della controversia) mentre esse mantengono la loro efficacia (eventualmente, in relazione al loro contenuto, anche di titolo esecutivo) nel caso in cui il giudizio nel corso del quale vengono emesse si concluda con una sentenza dichiarativa dell’incompetenza del giudice adito.

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Cass. civ. n. 9729/1996

L’art. 177, secondo comma, c.p.c., nel disporre che le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate, attribuisce allo stesso un potere discrezionale, il cui esercizio può essere sollecitato con una istanza della parte, alla quale legittimamente può non darsi seguito. Pertanto il G.I. al quale venga rivolta istanza per la revoca della ordinanza con la quale è stato ammesso un mezzo di prova, non essendo vincolato al suo esame, può limitarsi a respingere detta istanza osservando che esiste lo specifico mezzo di impugnazione di cui all’art. 178 c.p.c., senza entrare nel merito, esercitando in tal modo il potere discrezionale che gli compete.

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Cass. civ. n. 5738/1992

Le ordinanze con cui il giudice istruttore o il collegio decidono in ordine alle richieste di ammissione delle prove e dispongono in ordine all’istruzione della causa non possono mai pregiudicare il merito della decisione della controversia e quindi non sono idonee ad acquistare efficacia di giudicato, né hanno alcun effetto preclusivo, potendo qualsiasi questione essere nuovamente trattata in sede di decisione e diversamente delibata. Ne consegue che, come le dette ordinanze non hanno il contenuto di sentenze e non sono suscettibili di impugnazione immediata dinanzi al giudice di appello, così la sentenza che abbia esaminato e risolto ex novo la questione dell’ammissibilità delle prove — sia pure soltanto implicitamente, accogliendo la domanda della parte sulla base di tali prove — non è suscettibile di gravame per omessa pronunzia al riguardo delle questioni risolte con la pregressa ordinanza istruttoria.

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Cass. civ. n. 1309/1990

Contro l’ordinanza del giudice istruttore della causa di separazione personale, con cui sia disposto l’affidamento del figlio minore ad uno dei genitori, all’esito di un’apposita consulenza tecnica di ufficio, non è ammissibile ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 111 Cost., atteso che il detto provvedimento non ha natura di sentenza, essendo esso revocabile e destinato ad essere assorbito e superato dalla successiva sentenza del collegio.

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Cass. civ. n. 251/1988

L’art. 177 c.p.c., il quale stabilisce che le ordinanze lato sensu istruttorie comprese quelle destinate a regolare lo svolgimento del processo, possono essere modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate salvo i casi previsti dal terzo comma della stessa norma, è applicabile anche al giudizio di cassazione. Conseguentemente è ammissibile l’istanza volta a sollecitare l’esercizio da parte della Suprema Corte del potere di revoca d’ufficio di un’ordinanza emessa in funzione della sospensione del processo nelle ipotesi indicate nell’art. 295 c.p.c. ovvero in altre ipotesi di sospensione previste dalla legge (v. art. 177 trattato CEE; art. 23, secondo comma, L. 11 marzo 1953, n. 87). (Fattispecie concernente la sospensione del procedimento di cassazione in pendenza dell’istanza di revocazione ex art. 398 c.p.c.).

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Cass. civ. n. 3270/1984

Le ordinanze, anche se collegiali, conservano il carattere strumentale insito nella loro natura e funzione processuale pur quando involgono questioni attinenti al merito, sicché non possono produrre effetti preclusivi o altrimenti pregiudizievoli per la decisione della causa e sono sempre modificabili e revocabili pure per implicito (salve le limitazioni ex art. 177 c.p.c.) mediante la successiva sentenza, costituente il definitivo provvedimento decisorio, senza che sia neanche configurabile il vizio di contraddittorietà tra la sentenza e la precedente ordinanza, risolvendosi il relativo contrasto in una semplice revoca di quest’ultima.

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Cass. civ. n. 3056/1984

Il potere del giudice istruttore di revoca delle ordinanze, anche se discrezionalmente esercitabile, trova comunque ostacolo nel divieto di riaprire termini già esauriti, né può essere esercitato al fine di cancellare preclusioni già verificatesi; deve, pertanto, ritenersi vietata, anche nel giudizio pretorile, la revoca dell’ordinanza di rimessione della causa per la discussione, disposta al fine di permettere al contumace di costituirsi, né, in ogni caso, può essere consentita la costituzione tardiva del medesimo alla predetta udienza di discussione, per l’inderogabile esigenza di evitare l’indefinito protrarsi delle liti e di coordinare l’attività difensiva delle parti con l’esercizio della funzione decisoria.

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Cass. civ. n. 2213/1984

La contraddittorietà fra un’ordinanza istruttoria e la successiva sentenza di merito di primo grado non costituisce vizio di attività o di giudizio, ma espressione del principio di cui all’art. 177, primo comma, c.p.c., secondo cui le ordinanze comunque motivate non possono mai pregiudicare la decisione della causa.

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Cass. civ. n. 5812/1982

Il principio di cui all’art. 177 c.p.c. secondo il quale le ordinanze «comunque motivate, non possono pregiudicare la decisione della causa» comporta l’impossibilità di attribuire valore decisorio alla soluzione di una determinata questione affrontata e risolta con il provvedimento ordinatorio, in quanto antecedente logico del provvedimento stesso, rilevante non autonomamente, ma solo ai fini delle disposizioni istruttorie da rendere, quale che sia la consistenza e la diffusione della motivazione per la soluzione adottata.

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Cass. civ. n. 1148/1982

Le ordinanze istruttorie, comunque motivate, in quanto adempiono ad una funzione essenzialmente strumentale nei riguardi della decisione definitiva, non possono avere effetti preclusivi nei confronti di questa, che può sempre revocarle o modificarle, anche per implicito, è ciò pure se trattasi di ordinanze irrevocabili ex art. 177, terzo comma, n. 1, c.p.c., le quali non sono mai suscettibili di acquistare autorità di giudicato.

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Cass. civ. n. 4982/1981

Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa, per cui esse non possono mai considerarsi come anticipazione della decisione definitiva, ben potendo essere modificate (revocate, esplicitamente o implicitamente), nel corso del procedimento ovvero in sede di decisione.

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Cass. civ. n. 2031/1977

Le ordinanze collegiali hanno lo stesso carattere delibativo e provvisorio che hanno le ordinanze del giudice istruttore e, come queste, tendono al solo fine di provvedere alla continuazione dell’istruzione; esse, pertanto, non possono mai pregiudicare il merito della causa, riservato alla fase decisoria, e, salve le limitazioni previste nel capoverso dell’art. 177 c.p.c., possono sempre essere modificate e revocate, esplicitamente o implicitamente, cosicché l’eventuale contrasto tra l’ordinanza collegiale e la sentenza del medesimo giudice comporta solo la revoca implicita dell’ordinanza e non già contraddittorietà di motivazione.

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Cass. civ. n. 1836/1969

Le ordinanze collegiali ben possono prendere in esame questioni di rito o di merito, la cui risoluzione presenti carattere preliminare agli effetti della pronuncia di un provvedimento istruttorio, e, pur essendo esse — salve le limitazioni stabilite dal capoverso dell’art. 177 c.p.c. — sempre modificabili e revocabili, tuttavia restano recepite nella sentenza, se il giudice, nel provvedere sul merito della causa, le abbia mantenute ferme.

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