Cass. civ. n. 251 del 25 marzo 1988
Sezione Unite2>
Testo massima n. 1
L'art. 177 c.p.c., il quale stabilisce che le ordinanze lato sensu istruttorie comprese quelle destinate a regolare lo svolgimento del processo, possono essere modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate salvo i casi previsti dal terzo comma della stessa norma, è applicabile anche al giudizio di cassazione. Conseguentemente è ammissibile l'istanza volta a sollecitare l'esercizio da parte della Suprema Corte del potere di revoca d'ufficio di un'ordinanza emessa in funzione della sospensione del processo nelle ipotesi indicate nell'art. 295 c.p.c. ovvero in altre ipotesi di sospensione previste dalla legge (v. art. 177 trattato CEE; art. 23, secondo comma, L. 11 marzo 1953, n. 87). (Fattispecie concernente la sospensione del procedimento di cassazione in pendenza dell'istanza di revocazione ex art. 398 c.p.c.).
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