Cass. civ. n. 2031 del 18 maggio 1977
Testo massima n. 1
Le ordinanze collegiali hanno lo stesso carattere delibativo e provvisorio che hanno le ordinanze del giudice istruttore e, come queste, tendono al solo fine di provvedere alla continuazione dell'istruzione; esse, pertanto, non possono mai pregiudicare il merito della causa, riservato alla fase decisoria, e, salve le limitazioni previste nel capoverso dell'art. 177 c.p.c., possono sempre essere modificate e revocate, esplicitamente o implicitamente, cosicché l'eventuale contrasto tra l'ordinanza collegiale e la sentenza del medesimo giudice comporta solo la revoca implicita dell'ordinanza e non già contraddittorietà di motivazione.
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