Cass. civ. n. 28189 del 06 ottobre 2023

Testo massima n. 1


ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI Cittadino straniero - Convivenza con cittadino italiano - Divieto di espulsione - Limiti - Rilievo ai fini dei legami instaurati e della vita familiare della persona straniera - Necessità.


La stabile convivenza con un cittadino italiano, pur non rientrando tra le ipotesi tassative di divieto di espulsione amministrativa del cittadino straniero ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, deve essere tenuta in considerazione, ai sensi dell'art. 13, comma 2 bis, del medesimo d.lgs., in quanto detta norma richiede una concreta valutazione, condotta caso per caso, della natura e dell'effettività dei legami personali, in linea con la nozione di diritto all'unità familiare indicata dalla giurisprudenza della Corte EDU con riferimento all'art. 8 CEDU così come recepito dalla sentenza n. 202 del 2013 della Corte costituzionale.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 35653 del 2022

Normativa correlata

Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8 CORTE COST.
Direttive del Consiglio CEE 16/12/2008 num. 115 art. 14
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 com. 2 CORTE COST. PENDENTE
Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 19 CORTE COST. PENDENTE

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