Cass. civ. n. 20122 del 18 settembre 2009
Testo massima n. 1
Il provvedimento col quale il giudice, preso atto della indisponibilità di una delle parti a sottoporsi all'interrogatorio libero ed al tentativo di conciliazione, disponga procedersi oltre all'istruzione del giudizio, non è causa di nullità del procedimento, ma costituisce anzi adempimento di un preciso dovere del magistrato, al quale è inibito adottare decisioni che comportino l'inutile allungamento dei tempi del processo, eccezion fatta per l'ipotesi in cui tali decisioni si traducano in un concreto pregiudizio del diritto di difesa.