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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 20122 del 18 settembre 2009

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 20122 del 18 settembre 2009

Testo massima n. 1

Il provvedimento col quale il giudice, preso atto della indisponibilità di una delle parti a sottoporsi all’interrogatorio libero ed al tentativo di conciliazione, disponga procedersi oltre all’istruzione del giudizio, non è causa di nullità del procedimento, ma costituisce anzi adempimento di un preciso dovere del magistrato, al quale è inibito adottare decisioni che comportino l’inutile allungamento dei tempi del processo, eccezion fatta per l’ipotesi in cui tali decisioni si traducano in un concreto pregiudizio del diritto di difesa.

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