Cass. civ. n. 9570 del 9 maggio 2005

Testo massima n. 1


Nella controversia concernente la legittimità o meno del licenziamento, non dà luogo ad un'illegittima immutazione del titolo del recesso la mera diversità di qualificazione giuridica data dal giudice al fatto delle esorbitanti assenze del lavoratore, che, originariamente poste a base di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 1966, siano poi invece ritenute rilevanti ai fini del recesso, ex art. 2110 c.c., per superamento del periodo di comporto.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE