Cass. civ. n. 8797 del 20 agosto 1993
Testo massima n. 1
La domanda, formulata in corso di causa (e nell'udienza di precisazione delle conclusioni), di pagamento di una somma pari al costo necessario per riparare il danno, costituisce una mera modificazione (emendatio), e non mutamento (mutatio), della domanda di reintegrazione in forma specifica proposta con l'atto di citazione.