Cass. civ. n. 627 del 26 gennaio 1984

Testo massima n. 1


Il giudice di appello ha il dovere di motivare dettagliatamente quando avverso la consulenza d'ufficio, che intenda condividere, siano state mosse dalle parti argomentazioni critiche, tali da determinare, ove fondate, un giudizio diverso dal parere espresso dal consulente, ma non quando disponga nuova consulenza tecnica, e le obiezioni e documentazioni siano state sottoposte ed esaminate dai periti, così nominati in secondo grado, ed egli non si discosti dalle loro conclusioni.

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