Cass. civ. n. 28311 del 10 ottobre 2023

Testo massima n. 1


FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - FIGLI PREMORTI - CLAUSOLE LIMITATRICI - IMPUGNAZIONE (PROVVEDIMENTI IN PENDENZA DEL GIUDIZIO) - CONDIZIONI Filiazione - Riconoscimento - Impugnazione per difetto di veridicità ex art. 263 c.c. ante riforma - Accertamento su legame biologico - Insufficienza - Comparazione degli interessi delle parti - Necessità - Rilevanza del comportamento di colui che ha riconosciuto - Sussistenza.


Nell'esercizio dell'azione di impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, ex art. 263 c.c., nel testo previgente alla riforma della filiazione, il giudice non può limitarsi ad accertare l'assenza di un legame biologico tra le parti, ma deve altresì valutare e comparare gli interessi in gioco e, più specificamente, la prevalenza o meno, sull'interesse del richiedente, di quello del figlio a mantenere lo status giuridico sociale acquisito e consolidato nel tempo. A tal fine, acquista rilevanza il comportamento di colui che ha operato il riconoscimento, allorché, nonostante la consapevolezza della non veridicità, abbia trascurato di agire per un lasso di tempo sufficientemente lungo da far consolidare l'identità giuridica e sociale del soggetto che ha riconosciuto come figlio.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 30122 del 2017

Normativa correlata

Cod. Navig. art. 263
Decreto Legisl. 28/12/2013 num. 154 art. 28 CORTE COST.

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