Cass. civ. n. 1668 del 29 aprile 1957
Testo massima n. 1
La convocazione del consulente tecnico in camera di consiglio perché fornisca chiarimenti ed esprima pareri in presenza delle parti costituisce oggetto di facoltà meramente discrezionale del presidente del collegio giudicante, il cui mancato esercizio non può configurarsi come vizio in procedendo.