Cass. civ. n. 11391 del 1 agosto 2002

Testo massima n. 1


In tema di condominio negli edifici, l'individuazione delle parti comuni risultante dall'art. 1117 c.c. può essere superata soltanto dalle opposte risultanze di un determinato titolo e non opera con riguardo a cose che, per le loro caratteristiche strutturali, risultino destinate oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari (nella specie, tubazione di scarico servente solo alcune delle unità immobiliari dell'edificio).

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