Cass. civ. n. 7881 del 27 settembre 1994

Testo massima n. 1


Giusta il principio di infrazionalità delle prove, è inammissibile in appello la prova testimoniale che, anche in modo indiretto, si appalesi preordinata a contrastare, completare o confortare le risultanze di quella già dedotta e assunta in primo grado, e cioè a determinare, attraverso nuove modalità e circostanze, ovvero per la connessione delle circostanze già provate con quelle da provare, una diversa valutazione dei fatti che sono stati oggetto dello stesso mezzo istruttorio nelle precedenti fasi del processo, e l'accertamento in ordine alla novità della prova involge un apprezzamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità.

Testo massima n. 2


L'ordinanza di chiusura della fase istruttoria e di rimessione della causa al collegio adottata dal giudice istruttore immediatamente dopo la rituale e tempestiva eccezione di decadenza dall'assunzione della prova, ai sensi dell'art. 104 att. c.p.c., per la mancata intimazione dei testimoni, deve ritenersi contenente un legittimo provvedimento implicito di decadenza del diritto alla ulteriore assunzione della prova testimoniale, restando escluso che la parte possa articolare gli stessi mezzi istruttori in secondo grado, ai sensi dell'art. 345, comma 2, c.p.c., non essendo concessa tale facoltà per ovviare a decadenze e preclusioni verificatesi nel pregresso stadio del processo.

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