Art. 345 – Codice di procedura civile – Domande ed eccezioni nuove

Nel giudizio d'appello non possono proporsi domande nuove e, se proposte, debbono essere dichiarate inammissibili d'ufficio. Possono tuttavia domandarsi gli interessi [1282 ss. c.c.], i frutti [820 c.c.] e gli accessori maturati dopo la sentenza impugnata, nonché il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza stessa.

Non possono proporsi nuove eccezioni, che non siano rilevabili anche d'ufficio.

Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo [che il collegio non li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero] che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile. Può sempre deferirsi il giuramento decisorio.

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Massime correlate

Cass. civ. n. 24860/2025

L'eccezione di avveramento della condizione risolutiva costituisce un'eccezione in senso stretto, rilevabile solo dalla parte interessata; il mancato avveramento della condizione sospensiva, invece, determina la mancanza di un elemento costitutivo e, come tale, è rilevabile dal giudice d'ufficio, purché ciò risulti dagli atti di causa. (In una fattispecie nella quale la parte, in primo grado, aveva fondato la propria pretesa esclusivamente sull'avveramento della condizione risolutiva e non sull'inefficacia del contratto ab origine, la S.C. ha confermato la sentenza della corte di appello, che, nell'esaminare il diverso profilo relativo al mancato avveramento della condizione sospensiva, aveva correttamente esercitato il proprio potere-dovere di verificare la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda, accertando l'inefficacia originaria del titolo).

Cass. civ. n. 21440/2025

In tema di compravendita immobiliare, la nullità prevista dagli artt. 17 e 40 della l. n. 47 del 1985 (applicabile ratione temporis), per omessa indicazione (o allegazione), nell'atto, degli estremi dei titoli edilizi relativi all'immobile alienato, riveste carattere formale, sicché, da un lato, per la sua configurazione è sufficiente che si riscontri la mancanza di tale indicazione nel contratto, senza che occorra interrogarsi sulla reale esistenza di detti titoli, mentre, dall'altro, essa può essere sanata solo nei modi tipici previsti dal legislatore - e, cioè, mediante la "conferma" prevista dalla citata l. n. 47, la quale consiste in un nuovo e distinto atto con cui si provveda alla comunicazione dei dati mancanti o all'allegazione dei documenti, avente i medesimi requisiti formali del precedente, ed in forme che non ammettono equipollenti - la cui disciplina non è passibile di interpretazione estensiva né analogica, avendo la sanatoria di un atto nullo carattere eccezionale.

Cass. civ. n. 20416/2025

La non contestazione dei fatti non costituisce prova legale, bensì mero elemento di prova, sicché il giudice d'appello, ove nuovamente investito dell'accertamento dei medesimi con specifico motivo di impugnazione, è chiamato a compiere una valutazione discrezionale di tutto il materiale probatorio ritualmente acquisito, senza essere vincolato alla condotta processuale tenuta dal convenuto nel primo grado del giudizio.

Cass. civ. n. 19484/2025

Quando il danneggiato da condotte illecite ascrivibili a più soggetti esercita l'azione di risarcimento dei danni cumulativamente nei confronti di tutti, postulandone la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2055 c.c., il giudicato, in mancanza di una espressa domanda sul punto, non si estende anche all'accertamento della concausazione collettiva dell'evento. (Nella specie, la S.C. ha escluso che nel giudizio instaurato dal danneggiato nei confronti di una struttura sanitaria e del Ministero della Salute, in cui quest'ultimo, restando contumace, non aveva proposto alcuna domanda nei confronti dell'altro convenuto, si fosse formato il giudicato sulla loro responsabilità comune, preclusivo del successivo accertamento, in distinto giudizio, della responsabilità esclusiva del Ministero stesso).

Cass. civ. n. 13103/2025

Nel giudizio di divisione, le contestazioni alla stima del valore del bene da dividere, formulate per la prima volta in appello, non integrano domande o eccezioni nuove, precluse ex art. 345 c.p.c., atteso che la contestazione mira semplicemente a verificare la legittimità dello svolgimento delle operazioni divisionali e, precisamente, l'esattezza della stima del bene comune, ma sempre in vista del perseguimento del risultato cui mirava la proposizione della domanda originaria.

Cass. civ. n. 13063/2025

Nel giudizio avente ad oggetto l'accertamento della responsabilità del danno da fatto illecito imputabile a più persone, il giudice di merito adito dal danneggiato può e deve pronunciarsi sulla graduazione delle colpe solo se uno dei condebitori ha esercitato l'azione di regresso verso gli altri oppure se ha chiesto l'accertamento di tale ripartizione interna in vista del regresso; ne consegue che, quando il presunto autore dell'illecito si limita a negare la propria responsabilità senza chiedere espressamente, neppure in via gradata, l'accertamento della percentuale di responsabilità propria e altrui in ordine al verificarsi del fatto dannoso, non formula alcuna domanda nei confronti degli altri convenuti e tale istanza, se proposta per la prima volta in appello, è inammissibile in quanto nuova.

Cass. civ. n. 416/2025

In tema di intese restrittive della concorrenza, la nullità parziale del contratto di fideiussione "a valle" dipendente da intesa restrittiva "a monte", in quanto eccezione "in senso lato", è deducibile e rilevabile d'ufficio in grado di appello a prescindere dalla relativa allegazione di parte, ma non è consentita, in deroga all'art. 345, comma 3, c.p.c., nel testo introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 134 del 2012, la produzione di nuovi documenti, come anche l'ammissione di nuove prove, diretti a dare dimostrazione della nullità stessa.

Cass. civ. n. 23880/2024

La domanda di annullamento di un atto tributario, sottoposto ad impugnazione giudiziale mediante sul presupposto della sua illegittimità, mira ad una pronuncia costitutiva, essendo diretta all'eliminazione dell'atto stesso, sicché l'Amministrazione finanziaria, anche in caso di omessa costituzione in primo grado, è legittimata ed ha interesse a sostenere, in appello, la sua legittimità per paralizzare e resistere alla domanda avversaria, senza che ciò determini la violazione degli artt. 57 e ss. del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 345 c.p.c., trattandosi di esercizio di mere difese e non della proposizione di una domanda o eccezione in senso proprio.

Cass. civ. n. 21080/2024

Nel giudizio di appello non è ammissibile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la produzione di documenti (nella specie, referti medici) che, ancorché formati successivamente, rappresentano fatti già esistenti all'epoca del giudizio di primo grado e che avrebbero potuto essere formati in precedenza e tempestivamente prodotti.

Cass. civ. n. 19829/2024

Nel rito del lavoro, il giudice di appello deve vagliare l'ammissibilità dei documenti prodotti dall'appellante, già contumace in primo grado, ex art. 437 c.p.c. in base alla loro rilevanza e, cioè, all'indispensabilità ai fini della decisione, valutandone la potenziale idoneità dimostrativa in rapporto al thema probandum, avuto riguardo allo sviluppo assunto dall'intero processo.

Cass. civ. n. 16358/2024

Nel rito del lavoro costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 437, comma 2, c.p.c., quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado. (Nella specie, la S.C. ha qualificato prova nuova indispensabile la produzione, avvenuta solo in appello, dell'atto interruttivo della prescrizione).

Cass. civ. n. 15653/2024

In materia di usucapione, la deduzione del proprietario che il bene sia stato goduto dal preteso possessore per mera tolleranza costituisce eccezione in senso lato e, pertanto, è proponibile per la prima volta anche in appello, sempre che la dimostrazione dei relativi fatti emerga dal materiale probatorio raccolto nel rispetto delle preclusioni istruttorie, giacché il divieto ex art. 345 c.p.c. concerne le sole eccezioni in senso stretto, cioè riservate in via esclusiva alla parte e non rilevabili d'ufficio.

Cass. civ. n. 15470/2024

Non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la prospettazione, in appello, di una diversa qualificazione giuridica del contratto oggetto di causa, ove basata sui medesimi fatti. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la sentenza di merito che aveva ritenuto nuova, e pertanto inammissibile, la domanda con cui l'appellante aveva modificato la ragione della condanna del garante al pagamento del credito garantito, fondata in primo grado sulla natura autonoma di detta garanzia e, nel gravame, sulla natura fideiussoria dell'obbligazione con richiesta di condanna solidale del garante e del debitore principale).

Cass. civ. n. 10274/2024

Nel rito tributario, il divieto di produrre nuovi documenti in sede di rinvio (salvo che la loro produzione fosse impossibile in precedenza ovvero sia scaturita dalla pronuncia di legittimità) è posto a tutela di un interesse di natura pubblicistica, sicché la relativa violazione è rilevabile in sede di legittimità anche d'ufficio, in caso di mancata eccezione d'inammissibilità o di accettazione del contraddittorio.

Cass. civ. n. 3052/2024

L'art. 345 c.p.c., che fa divieto di proporre nuove domande in sede di impugnazione, non osta alla prospettazione, per la prima volta in appello, d'una qualificazione o di una interpretazione del contratto non invocate in primo grado, se tali deduzioni non esigono nuovi accertamenti di fatto.

Cass. civ. n. 2710/2024

E' inammissibile in quanto nuova ex art. 345 c.p.c. la domanda di mantenimento del figlio maggiorenne portatore di handicap formulata per la prima volta in grado d'appello in un giudizio alimentare promosso ai sensi dell'art. 433 c.c., atteso che la diversa natura degli interessi ad essa sottesi comporterebbe un ampliamento della materia giustiziabile incompatibile con il rispetto dei principi del contraddittorio, del diritto di difesa e del giusto processo.

Cass. civ. n. 1319/2024

Il rendiconto, ancorché per il disposto dell'art. 723 c.c. costituisca operazione contabile che deve necessariamente precedere la divisione, poiché preliminare alla determinazione della quota spettante a ciascun condividente, non si pone, tuttavia, in rapporto di pregiudizialità con la proposizione della domanda di divisione giudiziale, ben potendosi richiedere tale divisione ex art. 1111 c.c. a prescindere dal rendiconto, a tanto potendosi e dovendosi provvedere nel corso del giudizio. Il giudice non può, peraltro, disporre il rendiconto senza istanza delle parti, le quali devono indicare i presupposti di fatto del relativo obbligo, con la conseguenza che la detta istanza non può non essere soggetta al regime di cui all'art. 345 c.p.c.

Cass. civ. n. 35857/2023

In tema di ammissione di prove nuove in grado d'appello, ai giudizi iniziati, in prime cure, prima del 30 aprile 1995, si applica l'art. 345 c.p.c. nella formulazione risultante ex art. 36 della l. n. 581 del 1950 e, quindi, precedente alle modificazioni di cui alla l. n. 353 del 1990, essendo chiara l'intenzione del legislatore di assicurare, per tali giudizi, una protrazione dell'efficacia delle norme processuali previgenti, rendendoli insensibili alle modificazioni successive, in assenza di un'espressa disposizione derogatoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva affermato l'applicabilità, al giudizio d'appello, del nuovo testo dell'art. 345 c.p.c., come modificato dalla l. n. 134 del 2012, senza avvedersi che la pendenza del processo di primo grado risaliva a data anteriore al 30 aprile 1995).

Cass. civ. n. 32815/2023

Nel giudizio di legittimità, qualora venga dedotta l'erroneità dell'ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, la S.C., in quanto chiamata ad accertare un "error in procedendo", è giudice del fatto, ed è, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse in astratto di prova indispensabile, ossia teoricamente idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa.

Cass. civ. n. 29324/2023

La domanda nuova in appello è solo quella che, al pari delle domande eccezionalmente ed espressamente ammesse dall'art. 345, primo comma, secondo periodo, c.p.c., si aggiunge alla domanda principale. Ne consegue che non può ritenersi domanda nuova quella fondata sull'allegazione della mancata consegna del bene rispetto a quella originariamente fondata sull'aliud pro alio, dal momento che la domanda del compratore volta alla restituzione del prezzo pagato previa risoluzione del contratto per l' inadempimento del venditore rispetto all'obbligo di consegna del bene pattuito è rimasta immutata. (Nella specie alla mancata consegna finale del bene stesso si era giunti attraverso una fase intermedia in cui era stato consegnato un aliud pro alio, poi restituito).

Cass. civ. n. 25680/2023

Non costituisce domanda nuova della parte condannata in primo grado alla demolizione del balcone realizzato in violazione dell'art. 905 c.c., quella formulata in appello con la quale, al fine di rispettare tale disposizione, si richieda di adottare accorgimenti che escludano il "prospicere e l'inspicere in alienum" (cioè, l'affacciarsi e il guardare sul fondo altrui) senza imporre demolizioni, in quanto si tratta di una mera richiesta a scopo difensivo, diretta a limitare l'entità della soccombenza e che, costituente applicazione del principio di proporzionalità al contenuto del provvedimento di tutela giurisdizionale, ben essere accolta nel caso in cui essa non risulti frustrare l'integrale protezione dell'interesse meritevole sotteso alla domanda dell'attore.

Cass. civ. n. 24263/2023

La rinuncia tacita alla prescrizione presuppone che il comportamento del debitore sia incompatibile, in modo assoluto ed inequivoco, con la volontà di avvalersi della causa estintiva del diritto altrui, rientrando il relativo accertamento nei poteri del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se immune da vizi motivazionali rilevabili in tale sede. (Nella specie, la S.C.ha confermato la sentenza impugnata, secondo la quale i promittenti venditori, continuando le trattative per superare le problematiche legate all'abusività dell'immobile e chiedendo al promissario acquirente il pagamento dell'ICI, avevano implicitamente rinunciato ad avvalersi dell'azione di prescrizione dell'azione di adempimento del contratto già maturata).

Cass. civ. n. 22934/2023

È inammissibile la domanda di rimborso di una somma versata a titolo d'imposta, quando il contribuente non abbia provveduto all'impugnazione dell'avviso di liquidazione nel termine di decadenza, la quale, operando a favore dell'Amministrazione finanziaria, attiene a materia indisponibile, sicché è rilevabile d'ufficio per la prima volta anche in grado d'appello ai sensi dell'art. 2969 c.c. e, per la stessa ragione, può essere eccepita per la prima volta in sede di gravame dall'Amministrazione, non ostandovi il vincolo di cui all'art. 345 c.p.c..

Cass. civ. n. 13920/2023

L'interpretazione e la qualificazione giuridica della domanda spetta al giudice di merito, sulla base dei fatti dedotti dall'attore, con la conseguenza che non incorre nel divieto di "nova" in appello la parte che, rimasta soccombente in primo grado con riferimento ad una domanda risarcitoria per illecito extracontrattuale fondata sull'art. 2043 c.c., ripropone in appello la stessa domanda risarcitoria, sulla base dei medesimi fatti costitutivi, pur fondandola sull'art. 2050 c.c.

Cass. civ. n. 10257/2023

Laddove venga proposta in primo grado azione di restituzione di immobile fondata su un comodato precario, non costituisce domanda nuova quella di usucapione decennale formulata in appello dall'attore soccombente, essendo quest'ultima formulata in forza dello stesso titolo trascritto univocamente invocato nella domanda di restituzione spiegata in primo grado.

Cass. civ. n. 6728/2023

Il rilievo d'ufficio della nullità, in grado d'appello, non deve necessariamente concernere il rapporto giuridico oggetto diretto della domanda, ma può fondarsi anche su circostanze di fatto introdotte nel giudizio in via d'eccezione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva ritenuto precluso il rilievo officioso della nullità di una clausola contemplante la reviviscenza di un contratto di fideiussione, sul presupposto che la relativa questione fosse stata introdotta in via d'eccezione rispetto alla domanda principale di inefficacia di un pegno su azioni, costituito proprio a garanzia della liberazione dei fideiussori).

Cass. civ. n. 6292/2023

Non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la prospettazione, in appello, di una qualificazione giuridica del contratto oggetto del giudizio (nella specie da contratto agenzia a quello di mediazione) diversa da quella effettuata dalla parte in primo grado, ove basata sui medesimi fatti.

Cass. civ. n. 4019/2023

Il requisito relativo all'obbligo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio è sottratto al principio di non contestazione, in quanto discendente da norma imperativa e al divieto di "ius novorum" in appello, essendo il contratto che ne sia sprovvisto affetto da nullità rilevabile d'ufficio.

Cass. civ. n. 2963/2023

Le eccezioni in senso lato sono rilevabili d'ufficio anche in appello, purché la prova dei fatti sui quali si fondano sia stata ritualmente acquisita al processo (non necessariamente a seguito di iniziativa della parte interessata), non potendo tale prova essere fornita, per la prima volta, ai sensi dell'art. 345, comma 3, c.p.c., rimettendo in moto una fase procedimentale che deve considerarsi ormai chiusa, in ossequio al principio dell'ordinato svolgimento del processo, desumibile dagli artt. 111, comma 2, Cost. e 6 CEDU.

Cass. civ. n. 401/2023

Anche nell'ambito del reclamo di cui al rito cd. Fornero, prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 1, comma 59, della l. n. 92 del 2012, è quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio, oppure provando quel che era rimasto non dimostrato o non sufficientemente dimostrato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado.

Cass. civ. n. 19340/2013

In materia di contributi alle imprese danneggiate a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981, tanto l'art. 22 della legge statale 14 maggio 1981, n. 219, (sostanzialmente trasfuso nell'art. 28 del d.l.vo 30 marzo 1990, n. 76), quanto l'art. 2 della legge della Regione Campania 3 giugno 1983, n.21, in ipotesi di riallocazione dell'azienda, correlano il contributo al danno ed alla spesa per il ripristino conseguenti alla distruzione del 23 novembre 1980, e non ai costi di un investimento equivalente per qualità aziendale. (Nella specie, la S.C. ha enunciato il principio confermando la sentenza di merito, che aveva condiviso l'erogazione di un contributo ragguagliato all'ammontare dei soli danni effettivamente patiti dall'azienda).

Cass. civ. n. 9486/2013

La natura sussidiaria dell'azione di arricchimento senza causa costituisce un presupposto della domanda, richiesto dalla legge, pertanto, tale condizione, non integrando un'eccezione in senso stretto, può essere rilevata d'ufficio dal giudice, nei limiti in cui la circostanza risulti da elementi di fatto già acquisiti nel giudizio, ed è proponibile per la prima volta anche nel giudizio di appello, non operando il divieto di "ius novorum" posto dall'art. 345 cod. proc. civ., inapplicabile per le eccezioni rilevabili d'ufficio.

Cass. civ. n. 2201/2012

Si ha domanda nuova - inammissibile in appello - per modificazione della "causa petendi" quando il diverso titolo giuridico della pretesa, dedotto innanzi al giudice di secondo grado, essendo impostato su presupposti di fatto e su situazioni giuridiche non prospettate in primo grado, comporti il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato e, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, alteri l'oggetto sostanziale dell'azione e i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contraddittorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza appellata, la quale aveva ritenuto nuova la domanda, proposta dallo IACP per la prima volta in appello, di riconoscimento dell'agevolazione ICI prevista dall'art. 8 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sul presupposto che l'agevolazione medesima spettasse in forza di una decisione delle S.U. pubblicata dopo la sentenza di primo grado).

Cass. civ. n. 24847/2011

L'interpretazione dell'atto di appello non è censurabile per violazione degli artt. 1362 e ss. c.c., non essendo questi ultimi applicabili all'interpretazione della domanda giudiziale, rispetto alla quale non si pone il problema dell'individuazione di una comune intenzione delle parti, e la stessa soggettiva intenzione dell'appellante rileva solo nei limiti in cui sia stata esplicitata in modo tale da consentire all'appellato di cogliere l'effettivo contenuto dell'impugnazione e di poter svolgere un'adeguata difesa.

Cass. civ. n. 18962/2011

In tema di ammissibilità di nuovi mezzi di prova in grado d'appello, deve escludersi che dal vigente regime processuale possa ricavarsi un onere della parte, sancito a pena di decadenza, di produrre nel giudizio di primo grado gli eventuali documenti probatori che si siano formati dopo lo spirare del termine assegnato dal giudice per la deduzione dei mezzi istruttori ma prima del passaggio della causa in decisione; ne consegue che i documenti formatisi dopo il maturare delle preclusioni istruttorie vanno annoverati fra i nuovi mezzi di prova, ammissibili in grado d'appello, ai sensi dell'art. 345, terzo comma, c.p.c., ancorché la parte abbia avuto la possibilità di acquisirli in data anteriore alla spedizione della causa di primo grado a sentenza, fatta soltanto salva, in tale ipotesi, la possibilità per il giudice del gravame, di applicare il disposto dell'art. 92 c.p.c..

Cass. civ. n. 99/2011

La rinuncia tacita a far valere la prescrizione presuppone un comportamento processuale in cui sia necessariamente insita la univoca volontà di non sollevare la relativa eccezione; pertanto, se la parte si difende nel giudizio di primo grado sul merito della causa senza eccepire preliminarmente la prescrizione, non per questo tale condotta assume la valenza di un comportamento univoco, incompatibile con la volontà di sollevare tale eccezione, la quale, oltretutto, nella vigenza del testo originario dell'art. 345 c.p.c. - applicabile alla fattispecie "ratione temporis" - poteva essere dedotta per la prima volta anche in appello.

Cass. civ. n. 7951/2010

Il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello non è configurabile in relazione ad una domanda nuova (nella specie, domanda riconvenzionale proposta, solo in appello, da parte del Comune convenuto nel giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale), giacché la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice adito di pronunciarsi su di essa.

Cass. civ. n. 14098/2009

Il giudizio di indispensabilità della prova nuova in appello - previsto dall'art. 345, terzo comma, c.p.c. con riferimento al rito di cognizione ordinaria e dall'art. 437, secondo comma, in relazione al processo del lavoro - non attiene al merito della decisione, ma al rito, in quanto la relativa questione rileva ai fini dell'accertamento della preclusione processuale eventualmente formatasi in ordine all'ammissibilità di una richiesta istruttoria di parte: ne consegue che, nel caso in cui venga dedotta in sede di legittimità l'erronea ammissione di una prova documentale non indispensabile da parte del giudice di appello, la Corte di cassazione, chiamata ad accertare un "error in procedendo", è giudice anche del fatto, ed è quindi tenuta a stabilire essa stessa se si trattasse di prova indispensabile.

Cass. civ. n. 26905/2008

A norma dell'art. 345 c.p.c. si ha domanda nuova, inammissibile in appello, quando la modifica della domanda originale si risolva in una pretesa sostanzialmente e formalmente diversa da quella fatta valere in primo grado, mentre si è in presenza di una mera e consentita emendatio allorché la modifica della domanda venga ad incidere sul petitum solo nel senso di adeguarlo in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene materiale oggetto dell'originaria domanda. (Nella specie la S.C. ha ritenuto ricorrere una emendatio libelli nell'ipotesi di deduzione in appello dell'inesistenza di un contratto di apertura di credito e non più soltanto genericamente di una convenzione di fido, non essendovi mutamento della domanda originaria volta all'accertamento dell'inesistenza del contratto di finanziamento).

Cass. civ. n. 8056/2007

Affinché vi sia una mutatio libelli vietata in grado di appello, occorre che sussista una radicale immutazione del fatto giuridico costitutivo del diritto originariamente vantato, essendo stati posti a fondamento della pretesa fatti nuovi e diversi mai dedotti in primo grado. (Alla stregua di tale principio, la S.C. ha ritenuto costituire domanda nuova quella avanzata, a titolo di risarcimento danni per l'attività di broker di assicurazione, in primo grado invocando a fondamento la mancata percezione delle provvigioni a seguito della mancata partecipazione alla stipula dei contratti, mentre in appello la pretesa risarcitoria era stata avanzata per il mancato svolgimento della medesima attività in occasione dei successivi rinnovi dei contratti medesimi).

Cass. civ. n. 4034/2007

A norma dell'art. 345 c.p.c., può configurarsi un mutamento della domanda non consentito, riguardo al petitum solo quando risulti innovato l'oggetto della pretesa, inteso non come petitum immediato (ossia come provvedimento richiesto), bensì come petitum mediato (cioè come richiesta di attribuzione di un bene determinato). Ne consegue che non ricorre mutatio ma semplice emendatio libelli allorché la modifica della domanda in appello rispetto alla domanda iniziale venga ad incidere sul petitum nel senso di adeguarlo, anche in ragione dei mutamenti di fatto verificatisi nel corso del giudizio, in una direzione più idonea a legittimare la concreta attribuzione del bene richiesto. (Nella specie, la S.C., confermando la sentenza di merito, ha escluso che potesse considerarsi nuova la domanda con cui la parte, dopo avere chiesto in primo grado, ai sensi dell'art. 890 c.c., l'arretramento di una manufatto del vicino adibito a ricovero di animali ad una distanza dal confine tale da preservare la salubrità del proprio fondo, aveva chiesto in grado di appello, dopo che il manufatto era stato sgomberato e l'ambiente circostante sanificato, che fosse ordinato alla controparte di non adibire lo stesso a ricovero di animali).

Cass. civ. n. 6431/2006

Si configura domanda nuova — e, come tale, inammissibile in appello (con rilevabilità dell'inerente violazione del divieto anche d'ufficio in funzione dell'attuazione rigorosa del principio del doppio grado di giurisdizione) — quando gli elementi dedotti in secondo grado comportano il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, integrando una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado, e ciò anche se questi fatti erano già stati esposti nell'atto introduttivo del giudizio al mero scopo di descrivere ed inquadrare altre circostanze, mentre soltanto nel giudizio di appello, per la prima volta, siano stati dedotti con una differente portata, a sostegno di una nuova pretesa, determinando in tal modo l'introduzione di un nuovo tema di indagine e di decisione. (Nella fattispecie, relativa ad una controversia di lavoro, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha accolto il ricorso proposto e cassato con rinvio la sentenza impugnata, con la quale la Corte di appello, a fronte di una domanda originariamente formulata in primo grado diretta ad ottenere l'accertamento del diritto ad essere assunto da parte del ricorrente, per effetto dell'approvazione della graduatoria concorsuale, con la correlata condanna dell'ente resistente di procedere all'assunzione, aveva accolto l'appello in ordine alla diversa — ed, invero, nuova — domanda avanzata in secondo grado, alla stregua della quale era stata richiesta la declaratoria di un rapporto di impiego già costituito con la condanna dell'appellato alla rifusione delle retribuzioni arretrate e al ristoro dei danni).

Cass. civ. n. 12147/2004

Dato il rilievo di ordine pubblico che ha il divieto di ius novorum in appello, vanno dichiarati inammissibili in secondo grado (anche rilevando tale inammissibilità in sede di giudizio di legittimità, ove il giudice di appello abbia omesso di farlo) le questioni che, non essendo rilevabili d'ufficio, siano state avanzate dalle parti solo nelle memorie successive e non anche nell'atto di appello e abbiano formato oggetto di esame da parte del giudice di secondo grado (nella specie: questioni relative all'esistenza di limiti temporali, per l'ufficio fiscale che intenda procedere alla rettifica del valore di un cespite, ed alla eventuale decadenza di esso dal potere di accertamento tributario ex art. 76, secondo comma, D.P.R. n. 131 del 1986).

Cass. civ. n. 10036/2004

In materia di responsabilità civile, la domanda dell'assicurato di essere tenuto indenne anche oltre il limite massimale di polizza, per mala gestio dell'assicuratore, deve essere espressamente formulata, non potendo ritenersi implicita nella chiamata in causa dell'assicuratore da parte dell'assicurato nel corso del giudizio introdotto dal terzo danneggiato. Ciò comporta che la domanda per cosiddetta mala gestio se proposta per la prima volta in appello, va dichiarata inammissibile.

Cass. civ. n. 5090/2004

Il requisito di novità della prova, che la rende ammissibile in appello, sussiste quando venga dedotto un mezzo di prova diverso da quello espletato in prime cure, ovvero allorché, pur trattandosi dello stesso mezzo di prova già assunto in primo grado, esso verta, però, su fatti diversi, essendo necessario che la prova abbia ad oggetto circostanze non aventi alcuna connessione con quelle già dedotte. Pertanto, manca tale requisito quando la prova testimoniale richiesta in appello, pur vertendo su circostanze non comprese nei capitoli della prova espletata in primo grado, abbia ad oggetto fatti che hanno formato oggetto delle deposizioni testimoniali ivi rese (come nella fattispecie, relativa ad un giudizio di separazione personale, in cui la ricorrente aveva riproposto fatti e accadimenti che avrebbero dovuto escludere l'addebito a lei attribuito dai primi giudici, ovvero dimostrare le responsabilità del marito: fatti e accadimenti che, dunque, dovevano essere dedotti in occasione dell'ammissione del mezzo istruttorio chiesto a quei giudici).

Cass. civ. n. 4185/2004

Il principio del divieto di domande nuove in appello, essendo di ordine pubblico, non può essere sanato dall'accettazione del contraddittorio da parte dell'avversario, valendo tale accettazione solo nell'ipotesi di novità di domande proposte in primo grado, dove il relativo divieto risponde alla diversa esigenza di tutela della regolarità del contraddittorio. Ne consegue che è improponibile in appello perché integra domanda nuova la deduzione di una diversa causa petendi che, essendo fondata sulla prospettazione di nuove circostanze di fatto, determini il mutamento dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione.

Cass. civ. n. 15408/2003

Si ha domanda nuova — inammissibile in appello — per modificazione della causa petendi quando i nuovi elementi, dedotti dinanzi al giudice di secondo grado, comportino il mutamento dei fatti costitutivi del diritto azionato, modificando l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado e sulla quale non si è svolto in quella sede il contradditorio. Pertanto, in fattispecie concernente la cessione a riscatto di un alloggio dell'ex Governo alleato di Trieste, non si ha domanda nuova allorché — fermi tra il primo ed il secondo grado del processo i fatti costitutivi della pretesa azionata e le ragioni giuridiche ad essi ancorate (posizione giuridica del precedente assegnatario, decesso di quest'ultimo, qualità ereditaria dell'attore, diritto al trasferimento) — l'attore si sia limitato, in appello, a dedurre di non voler far valere un diritto ereditario (subentro al de cuius nella proprietà dell'immobile già riscattato), ma di esercitare il riscatto come diritto proprio, atteso che tale circostanza non introduce un nuovo tema d'indagine rispetto a quelli già allegati in primo grado, ma involge una questione di qualificazione.

Cass. civ. n. 198/2003

In materia di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'assicurato può proporre verso l'assicuratore due distinte domande: la domanda di garanzia, che si fonda sul rapporto assicurativo, e la domanda volta a far valere la responsabilità dell'assicuratore per mala gestio, ovvero per l'ingiustificato ritardo o la colpevole inerzia dell'assicuratore nell'adempimento della propria prestazione nei confronti del danneggiato. La domanda volta a far valere la mala gestio non può di regola ritenersi compresa nella domanda di garanzia (a meno che quest'ultima non contenga almeno la deduzione degli elementi di fatto inerenti all'altra domanda); ne consegue che, proposta nel giudizio di primo grado la sola domanda di garanzia, la domanda di mala gestio, proposta per la prima volta in appello, deve essere, anche d'ufficio, dichiarata inammissibile.

Cass. civ. n. 13820/2002

In tema di jus novorum in appello, la norma di cui all'art. 345 c.p.c. pone un'indubitabile alternativa allo svolgimento di un giudizio chiuso alle nuove prove, prevedendo non già il divieto tout court della loro acquisizione, ma lasciando al prudente apprezzamento del collegio la valutazione in ordine al requisito della loro indispensabilità rispetto alla decisione della controversia, atteso che, nella sua formulazione novellata, la norma de qua, non diversamente da quanto sancito dal successivo art. 347 (dettato in tema di controversie di lavoro), introduce l'anzidetta deroga alla preclusione processuale posta a presidio dell'infrazionabilità della prova rimettendo, appunto, alla discrezionalità dell'organo giudicante la verifica della decisività o meno delle nuove, costituende prove.

Cass. civ. n. 10685/2002

Costituisce eccezione nuova e come tale inammissibile in appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., nel testo novellato dalla legge n. 353/1990, l'eccezione di usucapione che, essendo riconducibile al tema della prescrizione del diritto, non è fra quelle rilevabili d'ufficio.

Cass. civ. n. 464/2002

Il mutamento della causa petendi determina mutamento della domanda, tale da renderla improponibile come domanda nuova in appello, nei soli casi in cui vengano alterati l'oggetto sostanziale dell'azione ed i termini della controversia mediante la prospettazione di nuove circostanze o situazioni giuridiche che, introducendo nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione, pongano in essere una pretesa nuova e diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in primo grado (si è, pertanto, escluso, da parte del S.C., che, in tema di procedimento tributario, tale mutamento fosse legittimamente ravvisabile nell'ipotesi in cui, a fondamento del petitum della domanda, sia originariamente dedotta, da parte dell'amministrazione finanziaria, l'omessa autofatturazione di operazioni imponibili, e, successivamente, la tardiva autofatturazione delle medesime operazioni).

Cass. civ. n. 7878/2000

L'attività di allegazione non si soddisfa con l'affermazione di un fatto generico, ma comporta l'indicazione di tutti gli elementi atti ad individuare il fatto specifico che si intende allegare, con la conseguenza che deve ritenersi tardiva (e perciò inammissibile) l'allegazione in appello dell'esistenza di una precedente pronuncia tra le stesse parti e sul medesimo rapporto, quando in precedenza si sia semplicemente affermata l'esistenza di una precedente sentenza senza indicarne gli estremi idonei all'individuazione, a nulla rilevando l'eventuale rilevabilità d'ufficio del fatto tardivamente allegato, giacché la rilevabilità d'ufficio si riferisce soltanto alla produzione degli effetti costitutivi, impeditivi o estintivi di un fatto già acquisito al processo per essere stato ritualmente (e tempestivamente) allegato da una delle parti in causa (anche se non necessariamente dalla parte interessata), sia pure senza invocarne gli effetti normativamente previsti.

Cass. civ. n. 4392/2000

L'attività processuale delle parti si articola in allegazione del fatto, affermazione dei suoi effetti giuridici e prova del medesimo e, poiché il giudice non ha un potere di ricerca dei fatti, il rilievo d'ufficio delle questioni presuppone che un fatto sia già stato allegato pur senza invocarne gli effetti e si riferisce alla produzione degli effetti costitutivi, modificativi, estintivi che discendono dal fatto allegato; pertanto, non essendo nella disponibilità delle parti il limite all'introduzione di fatti nuovi in appello, l'allegazione con la memoria conclusionale di un fatto rilevabile d'ufficio è tardiva e impedisce l'esercizio del potere ufficioso. (Nella specie, l'appellato aveva prodotto con la memoria conclusionale copia di una sentenza asseritamente passata in giudicato, la cui efficacia intendeva far valere in giudizio e la S.C., in applicazione dell'esposto principio ha confermato, correggendone la motivazione, la decisione di merito che aveva disatteso l'eccezione di giudicato per tardività della relativa produzione non sanata dal consenso della controparte).

Cass. civ. n. 4521/1998

La disposizione dell'art. 1453 c.c. secondo cui nei contratti con prestazioni corrispettive la risoluzione può essere domandata anche quando inizialmente sia stato chiesto l'adempimento, fissa un principio di contenuto processuale in virtù del quale la parte che ha invocato la condanna dell'altra ad adempire può sostituire a tale pretesa quella di risoluzione non solo per tutto il giudizio di primo grado, ma anche del giudizio d'appello, in deroga agli artt. 183, 184, 345 c.p.c., sempre che non alleghi distinti fatti costitutivi e quindi degli inadempimenti diversi da quelli posti a base della pretesa originaria.

Cass. civ. n. 4720/1996

L'interpretazione dell'effettivo contenuto dell'atto di appello (rimessa istituzionalmente al giudice di merito nell'esercizio di un potere insindacabile in sede di legittimità se correttamente e congruamente motivato) deve avvenire non solo in base alla sua letterale formulazione ma tenendo conto delle sostanziali finalità che la parte intende perseguire, quali correttamente possono ritenersi compendiate e chiarite nelle specifiche conclusioni delle quali l'atto risulti corredato. (Nella specie, accolta dal pretore una domanda nei confronti dell'Inail diretta alla costituzione di rendita da infortunio, l'istituto nell'impugnare la sentenza aveva contestato la sussistenza di postumi indennizzabili e chiesto il rigetto della domanda previo rinnovo della c.t.u., deducendo altresì, per la prima volta in appello, che non si erano verificati aggravamenti rispetto alla misura dell'inabilità, concordemente valutata in sede di collegiale medica in percentuale inferiore almeno indennizzabile. Il giudice d'appello - con decisione che la S.C. ha confermato ribadendo il principio di cui alla massima - considerando che l'atto di gravame complessivamente interpretato lo avesse investito comunque della questione della sussistenza di postumi indennizzabili, in quanto requisito rilevante in sé e per sé, a prescindere dalla dedotta mancanza di un aggravamento, aveva disposto il rinnovo della c.t.u. rigettando poi la domanda).

Cass. civ. n. 4023/1996

Poiché l'art. 345 c.p.c. consente, in deroga al divieto del novum in appello, di chiedere il risarcimento dei danni sofferti dopo la sentenza di primo grado, anche l'ulteriore rivalutazione monetaria della somma liquidata a tale titolo dal primo giudice, trattandosi di debito di valore, può essere liquidata dal giudice d'appello sino alla data di pubblicazione della sentenza di secondo grado.

Cass. civ. n. 11527/1995

La domanda volta alla restituzione delle somme corrisposte dopo la proposizione dell'appello in forza della sentenza di primo grado (provvisoriamente esecutiva) appellata, non costituisce domanda nuova, essendo conseguente (ex art. 336 c.p.c.) alla richiesta di modifica della decisione impugnata. Con detta domanda possono chiedersi, in applicazione dell'art. 2033 c.c., gli interessi legali dal giorno della domanda ove si riconosca la buona fede dell'accipiens, ma non anche il risarcimento del maggior danno conseguente alla svalutazione monetaria delle somme da restituire, per il cui accertamento trattandosi di domanda autonoma, in quanto fondata su un titolo diverso da quello della domanda principale, è necessaria l'osservanza del principio del doppio grado di giurisdizione.

Cass. civ. n. 956/1995

L'elemento distintivo tra la domanda riconvenzionale, che rientra nel divieto dello ius novorum sancito dall'art. 345 c.p.c., e l'eccezione riconvenzionale, la quale può invece essere proposta per la prima volta nel giudizio di appello, consistente nel fatto che con quest'ultima vengono avanzate richieste che, pur rimanendo nell'ambito della difesa, abbiano il tema della controversia, senza tuttavia tendere ad altro fine che non sia quello della reiezione della domanda, opponendo al diritto fatto valere dall'attore un diritto idoneo a paralizzarlo, mentre con la prima il convenuto, traendo occasione dalla domanda avanzata nei suoi confronti, chiede un provvedimento giudiziale a sé favorevole, che gli attribuisca beni determinati in contrapposizione a quelli richiesti con la domanda principale.

Cass. civ. n. 7881/1994

Giusta il principio di infrazionalità delle prove, è inammissibile in appello la prova testimoniale che, anche in modo indiretto, si appalesi preordinata a contrastare, completare o confortare le risultanze di quella già dedotta e assunta in primo grado, e cioè a determinare, attraverso nuove modalità e circostanze, ovvero per la connessione delle circostanze già provate con quelle da provare, una diversa valutazione dei fatti che sono stati oggetto dello stesso mezzo istruttorio nelle precedenti fasi del processo, e l'accertamento in ordine alla novità della prova involge un apprezzamento di fatto istituzionalmente riservato al giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 3751/1979

I principi che regolano l'ammissione e la deduzione delle prove in appello sono applicabili anche alle prove legali, così definite in ragione della loro efficacia e dei loro effetti e non con riferimento al loro regime. Pertanto il giuramento decisorio, pur potendo essere normalmente deferito anche per la prima volta in appello, non può essere ammesso in tale fase del giudizio quando verta su fatti la cui deduzione in secondo grado risulti preclusa.

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