Cass. civ. n. 952 del 15 marzo 1976
Testo massima n. 1
Il provvedimento col quale il giudice decide sull'opposizione contro l'ordinanza di esibizione, proposta dal terzo intervenuta nel giudizio, a norma dell'art. 211 c.p.c., ha contenuto e natura di sentenza: pertanto, qualora esso rivesta la forma dell'ordinanza sottoscritta dal solo presidente del collegio, può essere impugnato col gravame ordinario dell'appello nel termine di un anno dal suo deposito, come risulta dal combinato disposto degli artt. 161 e 354 c.p.c., in quanto l'ammissibilità di altri rimedi per denunciare l'inesistenza del provvedimento (querela nullitatis proponibile in ogni tempo od eccezione opponibile in sede esecutiva) non esclude la sua impugnazione in via ordinaria.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi