Art. 211 – Codice di procedura civile – Tutela dei diritti del terzo

Quando l'esibizione è ordinata ad un terzo, il giudice istruttore deve cercare di conciliare nel miglior modo possibile l'interesse della giustizia col riguardo dovuto ai diritti del terzo, e prima di ordinare l'esibizione può disporre che il terzo sia citato in giudizio, assegnando alla parte istante un termine per provvedervi.

Il terzo può sempre fare opposizione contro l'ordinanza di esibizione, intervenendo nel giudizio prima della scadenza del termine assegnatogli.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Cass. civ. n. 952/1976

Il provvedimento col quale il giudice decide sull'opposizione contro l'ordinanza di esibizione, proposta dal terzo intervenuta nel giudizio, a norma dell'art. 211 c.p.c., ha contenuto e natura di sentenza: pertanto, qualora esso rivesta la forma dell'ordinanza sottoscritta dal solo presidente del collegio, può essere impugnato col gravame ordinario dell'appello nel termine di un anno dal suo deposito, come risulta dal combinato disposto degli artt. 161 e 354 c.p.c., in quanto l'ammissibilità di altri rimedi per denunciare l'inesistenza del provvedimento (querela nullitatis proponibile in ogni tempo od eccezione opponibile in sede esecutiva) non esclude la sua impugnazione in via ordinaria.

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