Cass. civ. n. 3858 del 8 agosto 1978
Testo massima n. 1
L'art. 212 c.p.c., relativo all'ordine di esibizione di copie di documenti o dei libri di commercio, non sancisce un obbligo a carico del giudice del merito, ma lo investe di una mera facoltà il cui esercizio è rimesso al suo prudente apprezzamento e non è, pertanto, sindacabile in Cassazione.
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