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Articolo 212 Codice di procedura civile — Esibizione di copia del documento e dei libri di commercio

Articolo 212 Codice di procedura civile — Esibizione di copia del documento e dei libri di commercio

Il giudice istruttore può disporre che, in sostituzione dell’originale, si esibisca una copia [ 2714 c.c. ] anche fotografica o un estratto autentico [ 2718 c.c. ] del documento.

Nell’ordinare l’esibizione di libri di commercio o di registri [ 2711 c.c. ] al fine di estrarne determinate partite, il giudice, su istanza dell’interessato, può disporre che siano prodotti estratti, per la formazione dei quali nomina un notaio e, quando occorre, un esperto affinché lo assista.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 9522/2012

In tema di prove documentali e di scritture contabili delle imprese, perchè il giudice eserciti legittimamente i suoi poteri istruttori officiosi (tra i quali quello di esibizione previsto dall’art. 2711 c.c. ) occorre che la parte onerata dalla prova abbia tempestivamente e con sufficiente analiticità allegato i fatti specifici da provare e che, sempre tempestivamente, abbia almeno fondatamente allegato di non avere altro mezzo (o di avere invano esperito altri mezzi) per dimostrarli.

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Cass. civ. n. 9839/1994

Essendo previsto specificamente per l’acquisizione dei documenti lo strumento dell’esibizione (art. 212, capoverso, c.p.c. e art. 2711, capoverso, c.c.), l’ispezione degli stessi non è consentita, desumendosi dall’art. 210 c.p.c. che l’un mezzo probatorio esclude l’altro. L’inammissibilità dell’ordine di ispezione non esclude però che possa essere valutato come argomento di prova il contegno complessivo della parte che non dia ad esso esecuzione, invocando ragioni diverse e del tutto estranee alla causa di inammissibilità.

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Cass. civ. n. 3858/1978

L’art. 212 c.p.c., relativo all’ordine di esibizione di copie di documenti o dei libri di commercio, non sancisce un obbligo a carico del giudice del merito, ma lo investe di una mera facoltà il cui esercizio è rimesso al suo prudente apprezzamento e non è, pertanto, sindacabile in Cassazione.

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Cass. civ. n. 564/1973

Perché possa essere ordinata l’esibizione di documenti ai sensi dell’art. 210 c.p.c., è necessario che l’istante ne specifichi il contenuto, ovvero nel caso particolare dei libri di commercio, indichi le partite rilevanti ai fini della controversia; e che inoltri provi, ove già non risulti dal processo, che i documenti stessi siano in possesso del soggetto a cui deve ordinarsi l’esibizione.

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