Art. 212 – Codice di procedura civile – Esibizione di copia del documento e dei libri di commercio

Il giudice istruttore può disporre che, in sostituzione dell'originale, si esibisca una copia [2714 c.c.] anche fotografica o un estratto autentico [2718 c.c.] del documento.

Nell'ordinare l'esibizione di libri di commercio o di registri [2711 c.c.] al fine di estrarne determinate partite, il giudice, su istanza dell'interessato, può disporre che siano prodotti estratti, per la formazione dei quali nomina un notaio e, quando occorre, un esperto affinché lo assista.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

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