Cass. civ. n. 551 del 24 gennaio 1981
Testo massima n. 1
Le informazioni suscettibili di essere richieste alla P.A. ai sensi dell'art. 213 c.p.c. per essere utilizzate come fonte di prova nel giudizio possono concernere anche atti e documenti riferentisi all'attività privatistica dell'amministrazione; ma tali informazioni devono limitarsi alla consistenza effettiva di atti e documenti posti in essere o acquisiti indipendentemente dalla richiesta del giudice, con esclusione di ogni possibilità di giudizi o di indagini ad hoc sui fatti da accertarsi nel processo.
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