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Articolo 213 Codice di procedura civile — Richiesta d’informazioni alla pubblica amministrazione

Articolo 213 Codice di procedura civile — Richiesta d’informazioni alla pubblica amministrazione

Fuori dei casi previsti negli articoli 210 e 211, il giudice può richiedere d’ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell’amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo [ 96 disp. att. ].

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 6101/2013

Il potere di cui all’art. 213 c.p.c., di richiedere d’ufficio alla P.A. le informazioni scritte relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo, non può essere esercitato per acquisire atti o documenti della p.a. che la parte è in condizioni di produrre, come nel caso del verbale di polizia relativo alle modalità di un incidente stradale, che ciascun interessato può direttamente acquisire dai competenti organi, a norma dell’art. 11, quarto comma, D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

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Cass. civ. n. 10692/2010

Nel procedimento disciplinare a carico degli avvocati trovano applicazione, quanto alla procedura, le norme particolari che, per ogni singolo istituto, sono dettate dalla legge professionale e, in mancanza, quelle del codice di procedura civile, mentre le norme del codice di procedura penale si applicano soltanto nelle ipotesi in cui la legge professionale faccia espresso rinvio ad esse, ovvero allorché sorga la necessità di applicare istituti che hanno il loro regolamento esclusivamente nel codice di procedura penale; pertanto, nulla disponendo la legge professionale in ordine alla richiesta di informazioni da parte del giudice disciplinare, va applicato l’art. 213 c.p.c., ai sensi del quale le informazioni scritte e i documenti necessari al processo possono essere richiesti d’ufficio dal giudice alla P.A., in essa compresa l’amministrazione della giustizia.

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Cass. civ. n. 17692/2009

Le norme dei regolamenti comunali edilizi e i piani regolatori sono, per effetto del richiamo contenuto negli artt. 872, 873 c.c., integrative delle norme del codice civile in materia di distanze tra costruzioni, sicché il giudice deve applicare le richiamate norme locali indipendentemente da ogni attività assertiva o probatoria delle parti, acquisendone conoscenza attraverso la sua scienza personale, la collaborazione delle parti o la richiesta di informazioni ai comuni.

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Cass. civ. n. 16713/2003

L’esercizio del potere di cui aIl’art. 213 c.p.c. di richiedere d’ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo (nella specie, richiesta di documentazione relativa ai controlli periodici sulla funzionalità del misuratore autovelox utilizzato — dagli organi di polizia stradale — per l’accertamento dell’eccesso di velocità), rientra, al pari del ricorso ai poteri istruttori previsti dall’art. 421 c.p.c., nella discrezionalità del giudice, e non può comunque risolversi nell’esenzione della parte dall’onere probatorio a suo carico. Tale facoltà del giudice ha ad oggetto poteri inquisitori non sostitutivi dell’onere probatorio incombente alla parte, con la conseguenza per cui essi possono essere attivati soltanto quando, in relazione a fatti specifici già allegati, sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della P.A. che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo l’amministrazione sia in possesso proprio in relazione all’attività da essa svolta. (Fattispecie in cui la Corte ha respinto il motivo di ricorso del ricorrente poiché la richiesta istruttoria, disattesa dal giudice di merito, non era sorretta da alcuna allegazione idonea a farne presumere la necessità).

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Cass. civ. n. 1304/1990

Per le informazioni scritte, che la P.A. fornisce su richiesta del giudice a norma dell’art. 213 c.p.c., l’inserimento nel fascicolo d’ufficio, con la conseguenziale facoltà delle parti di esaminarle, ai sensi degli artt. 96 e 76 disp. att. c.p.c., assicura il principio del contraddittorio, senza che si richieda una comunicazione del cancelliere od un’iniziativa al riguardo delle parti interessate.

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Cass. civ. n. 2435/1988

Il potere attribuito al giudice del merito, ai sensi degli artt. 118, 210 e 213 c.p.c., di ordinare, su istanza di parte o d’ufficio, l’acquisizione di prove nel processo, configurando un’eccezione al principio generale dell’incidenza sulle parti dell’onere probatorio stabilito dall’art. 2697 c.c., non può essere esercitato al di fuori delle ipotesi ed oltre i limiti previsti nelle citate disposizioni. Pertanto, poiché la richiesta di informazioni ai sensi dell’art. 213 c.p.c. — ove le parti non possano acquisirle direttamente — riguarda soltanto atti o documenti della P.A. in senso stretto — con esclusione degli enti pubblici economici quali gli istituti di credito — fuori di tale ipotesi l’ordine di esibizione alla parte o ad un terzo può essere emesso dal giudice solo su istanza di parte (actio ad exibendum), nei modi e con i limiti fissati dall’art. 210 citato.

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Cass. civ. n. 7803/1986

La richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione (art. 213 c.p.c.) costituisce una facoltà rimessa all’insindacabile discrezionalità del giudice del merito ed è limitata al caso in cui le informazioni richieste riflettano atti e documenti dei quali solo l’amministrazione sia in possesso in relazione all’attività da essa svolta in ordine ai singoli rami e a determinati oggetti.

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Cass. civ. n. 1032/1986

Il potere del giudice istruttore di richiedere, ex art. 213 c.p.c., le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell’amministrazione, comprende anche quello di acquisire al processo le relazioni orali o scritte di assistenti sociali, già in precedenza svolte nell’esercizio delle loro pubbliche funzioni, quando esse — come nel caso del giudizio di separazione dei coniugi in ordine ai provvedimenti sull’affidamento dei figli minori — si rivelino pertinenti all’oggetto del processo medesimo. Tali relazioni, vagliate dopo essere state oggetto di contraddittorio, hanno valore di prova indiziaria e di consulenza tecnica.

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Cass. civ. n. 7000/1983

Il controllo in sede di legittimità dell’esercizio della facoltà del giudice del merito, di richiedere informazioni alla P.A., a norma dell’art. 213 c.p.c., in relazione al limite previsto dalla citata norma, che non consente di delegare alla P.A. attività istruttorie che solo il giudice può compiere con le dovute forme, può essere sollecitato solo con la indicazione della consistenza delle violazioni in cui sarebbe incorso il giudice del merito nel richiedere le informazioni e non anche con la generica enunciazione di principi di diritto.

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Cass. civ. n. 5557/1982

La facoltà di richiedere informazioni alla pubblica amministrazione costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice del merito, insindacabile, come tale, in sede di legittimità. Questo potere concerne, in particolare, anche l’individuazione dell’organo della P.A. al quale il giudice medesimo ritiene di indirizzare la richiesta, con la precisazione che l’art. 213 c.p.c., consente di chiedere informazioni scritte solo nel caso in cui queste riguardino propriamente atti e documenti già in possesso dell’amministrazione, non anche nel caso in cui questi costituiscano il risultato di particolari indagini, sia pure rientranti nei poteri istituzionali di vigilanza, giacché in tale caso verrebbe delegata alla P.A. attività istruttoria che solo il giudice può compiere con le debite forme. (Nella specie, la Suprema Corte — alla stregua del principio suesposto — ha ritenuto che la richiesta d’informazioni, in ordine all’individuazione della persona da assumere ai sensi della L. n. 482 del 1968, bene fosse stata rivolta all’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione anziché all’Ispettorato del lavoro, investito di compiti di vigilanza ai sensi dell’art. 28 della stessa legge).

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Cass. civ. n. 551/1981

Le informazioni suscettibili di essere richieste alla P.A. ai sensi dell’art. 213 c.p.c. per essere utilizzate come fonte di prova nel giudizio possono concernere anche atti e documenti riferentisi all’attività privatistica dell’amministrazione; ma tali informazioni devono limitarsi alla consistenza effettiva di atti e documenti posti in essere o acquisiti indipendentemente dalla richiesta del giudice, con esclusione di ogni possibilità di giudizi o di indagini ad hoc sui fatti da accertarsi nel processo.

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Cass. civ. n. 518/1981

La facoltà del giudice di richiedere le informazioni può essere esercitata qualora il giudice abbia conoscenza del possesso da parte della pubblica amministrazione non soltanto della generica documentazione interessante la controversia, ma di uno specifico e ben individuato documento costituente elemento decisivo ed essenziale ai fini del decidere, la cui produzione in giudizio non sia nella potestà della parte interessata, alla quale quindi non può addebitarsi il mancato assolvimento dell’onere probatorio.

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Cass. civ. n. 4722/1980

L’art. 213 c.p.c. che disciplina la richiesta d’informazioni alla pubblica amministrazione si riferisce ad autorità italiane e non anche a quelle estere che non hanno alcun obbligo di rispondere e di fornire le chieste informazioni e la cui eventuale omissione di risposta non è in alcun modo sanzionabile o coercibile.

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Cass. civ. n. 3050/1980

La richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione, nell’esercizio del potere conferito al giudice dall’art. 213 c.p.c., non può tradursi in un esonero della parte dall’onere di fornire la prova che essa stessa sia in grado di procurarsi. Pertanto, qualora la produzione delle matrici di assegni bancari non sia idonea a dimostrare, a fronte delle contestazioni della controparte, il pagamento di un determinato debito, a tale carenza probatoria non può sopperirsi sollecitando l’esercizio dell’indicato potere, per acquisire copie degli assegni medesimi, atteso che, anche se la banca trattaria sia un istituto di diritto pubblico, il cliente ha facoltà di conseguire il rilascio di dette copie, in forza del rapporto di conto corrente.

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Cass. civ. n. 5927/1978

Il provvedimento con il quale il giudice, nell’esercizio dei poteri conferitigli dall’art. 213 c.p.c., richieda informazioni all’amministrazione, può essere modificato o revocato, anche implicitamente col non darvi corso, pure nel caso in cui sia stato pronunciato sull’accordo delle parti, atteso che il principio dell’immodificabilità ed irrevocabilità delle ordinanze pronunciate sull’accordo dei contendenti, fissato dall’art. 177, terzo comma, n. 1, c.p.c., opera, in materia di prove, con riguardo ai mezzi disponibili dai contendenti stessi, non a quelli che il giudice può disporre d’ufficio.

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Cass. civ. n. 2560/1966

Alla disciplina che regola la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione è riconducibile anche la richiesta di informazioni ad altri enti.

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