Cass. civ. n. 2837 del 30 gennaio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - PRESCRIZIONE E DECADENZA - DECADENZA DELL'AZIONE DEL CONTRIBUENTE - RICHIESTA DI RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA E SOPRATTASSE - IN GENERE IVA - Società consortili - Momento di emissione della fattura - Art. 21, comma 4, d.P.R. n. 633 del 1972 - Fatturazione differita e ultra differita - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.


Ai fini Iva, per le società consortili con funzione di collettore di acquisti con consegna diretta di beni dai fornitori ai clienti finali affiliati alle società consorziate, ai sensi dell'art. 21, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, in vigore dal 29 febbraio 2004 con effetto dal 1 gennaio 1998 in conseguenza della novella recata dall'art. 1 del d.lgs. n. 52 del 2004 e rimasta in vigore sino al 20 febbraio 2010, la fattura deve essere emessa dalla società consortile al momento di effettuazione dell'operazione determinata a norma dell'art. 6 del d.P.R. citato e non è consentita né la "fatturazione differita" al giorno quindicesimo del mese successivo a quello della consegna o spedizione, né la "fatturazione ultra-differita" al mese successivo a quello della consegna o spedizione dei beni quanto alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 17876 del 2013

Normativa correlata

DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 4
Decreto Legisl. 29/02/2004 num. 52 art. 1
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 6

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