Cass. civ. n. 28374 del 11 ottobre 2023

Testo massima n. 1


CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE E DI RISCATTO - PRELAZIONE Diritto di prelazione esercitato dal proprietario confinante - Requisiti - Qualifica di coltivatore diretto - Esercizio in concreto di tale attività sul fondo finitimo - Necessità - Fondamento - Prova - Fascicolo aziendale - Sufficienza - Esclusione - Ragioni.


Ai fini dell'esercizio della prelazione agraria ex art. 7 l. n. 817 del 1971 è necessario non solo che il proprietario del fondo confinante rivesta la qualifica di coltivatore diretto, ma anche che coltivi concretamente il fondo adiacente a quello in vendita, giacché l'intento del legislatore è l'ampliamento dell'impresa coltivatrice diretta finitima e non l'acquisto della proprietà da parte di qualsiasi coltivatore diretto; in punto di prova, peraltro, la qualità di agricoltore non può desumersi dal fascicolo aziendale, atteso che le informazioni in esso contenute hanno finalità amministrativa e fiscale e non valgono a dimostrare la coltivazione effettiva del fondo.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 1712 del 2010

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.
Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

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