Cass. civ. n. 2752 del 30 maggio 1978

Testo massima n. 1


Anche nel giudizio di verificazione di scrittura privata il giudice, potendo e dovendo utilizzare tutti gli elementi di prova comunque acquisiti senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le fonti probatorie, non è obbligato a disporre una consulenza tecnica, qualora gli elementi di comparazione già acquisiti al processo siano, a suo giudizio, attendibili e conferenti per verificare l'autenticità della sottoscrizione e tali da consentire di ritenere non provata la domanda di verificazione, in relazione all'evidente e manifesta difformità dei caratteri grafici usati per la sottoscrizione da verificare rispetto a quelli delle scritture di comparazione, risultanti dagli atti del processo.

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