Art. 217 – Codice di procedura civile – Custodia della scrittura e provvedimenti istruttori

Quando è chiesta la verificazione, il giudice istruttore dispone le cautele opportune per la custodia del documento, stabilisce il termine per il deposito in cancelleria delle scritture di comparazione, nomina, quando occorre, un consulente tecnico [61, 191 c.p.c.] e provvede alla ammissione delle altre prove.

Nel determinare le scritture che debbono servire di comparazione, il giudice ammette, in mancanza di accordo delle parti, quelle la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura è riconosciuta oppure accertata per sentenza di giudice o per atto pubblico.

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Massime correlate

Cass. civ. n. 9561/2025

Il giudice di merito che ha acquisito e ritenuto rilevante l'istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta deve, ai sensi dell'art. 217 c.p.c., disporre l'apertura della fase istruttoria, non essendo invece necessario ricorrere ad un sub-procedimento istruttorio distinto per il giudizio di verificazione, posto che il principio del libero convincimento del giudice ex art. 116 c.p.c. non impone alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità.

Cass. civ. n. 23959/2023

In tema di verificazione della scrittura privata, gli artt. 216 e 217 c.p.c. non prescrivono, quale requisito di ammissibilità della relativa istanza, la produzione dell'originale della scrittura, dacché la parte che su di essa fondi la propria pretesa è abilitata a dimostrare l'esistenza, il contenuto e la sottoscrizione del documento con i mezzi ordinari di prova. (In applicazione di detto principio, la S.C. ha rigettato il motivo di ricorso che adombrava l'inammissibilità della domanda di accertamento della autografia della firma apposta su cambiali in conseguenza della mancata produzione degli originali dei titoli recanti la contestata sottoscrizione).

Cass. civ. n. 6460/2019

In tema di prova documentale, il procedimento di verificazione di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c. ha la funzione di accertare l'autenticità della scrittura privata o della sottoscrizione disconosciuta allo scopo di consentire alla parte che vi ha interesse di avvalersene nel giudizio in corso, per cui il giudice di merito - che ha il compito di stabilire quali scritture debbano servire da comparazione - non è vincolato da alcuna graduatoria tra le fonti di accertamento dell'autenticità, ben potendo utilizzare, in virtù del principio generale dell'acquisizione della prova, anche le scritture prodotte dalla parte diversa da quella che ha proposto l'istanza di verificazione. Peraltro, la scrittura privata può assolvere alla funzione di comparazione quando sussista il dato positivo del suo riconoscimento espresso o tacito, ovvero quando non ne sia stata contestata l'autenticità, mentre la sua inidoneità a fornire la prova dell'autenticità della scrittura o della sottoscrizione disconosciuta non determina l'inammissibilità dell'istanza di verificazione, ma si riflette sul suo esito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che l'accertamento tecnico sull'autografia del testamento olografo fosse stato correttamente eseguito mediante utilizzazione, quali scritture di comparazione, di documenti prodotti dalla parte convenuta, nonostante la parte attrice, che aveva avanzato l'istanza di verificazione, si fosse opposta al loro impiego). (Rigetta, CORTE D'APPELLO SALERNO, 01/07/2013).

Cass. civ. n. 29542/2019

Nel procedimento per la verifica di scrittura privata spetta al giudice del merito stabilire quali scritture debbano servire di comparazione, senza esser vincolato da alcuna graduatoria tra le varie fonti di accertamento dell'autenticità.

Cass. civ. n. 887/2018

Allorché sia proposta istanza di verificazione della scrittura privata, il giudice non è tenuto a disporre necessariamente una consulenza tecnica grafologica per accertare l'autenticità della scrittura qualora possa desumere la veridicità del documento attraverso la sua comparazione con altre scritture incontestabilmente provenienti dalla medesima parte e ritualmente acquisite al processo. (Rigetta, CORTE D'APPELLO BRESCIA, 01/07/2014).

Cass. civ. n. 13078/2016

Nel procedimento di falso, l'idoneità di una scrittura privata alla funzione di comparazione richiede non già il dato negativo della mancanza di un formale disconoscimento nei tempi e nei modi di cui agli artt. 214 e 215 cod. proc. civ., bensì quello positivo del riconoscimento, espresso o tacito (per non essere, cioè, mai stata contestata l'autenticità della scrittura), atteso che, dovendo fungere da fonte di prova della verità di altro documento, è indispensabile che sia certa la provenienza della scrittura da colui al quale quel documento si intende attribuire. (Rigetta, App. Bari, 19/02/2014).

Cass. civ. n. 15686/2015

Nel procedimento di verificazione della scrittura privata, il giudice di merito, ancorché abbia disposto una consulenza grafica, ha il potere-dovere di formare il proprio convincimento sulla base di ogni elemento istruttorio obiettivamente conferente, comprese le risultanze della prova testimoniale e la valutazione del complessivo comportamento tenuto dalla parte cui la sottoscrizione sia attribuita, senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le varie fonti di accertamento della verità. Invero, la consulenza tecnica sull'autografia di una scrittura privata disconosciuta, da un lato, non costituisce un mezzo imprescindibile per la verifica dell'autenticità della sottoscrizione, come si desume dalla formulazione dell'art. 217 cod. proc. civ., mentre, dall'altro, non è suscettibile di conclusioni obiettivamente certe, tenuto conto del carattere irripetibile della forma della scrittura umana.

Cass. civ. n. 9202/2004

In caso di disconoscimento dell'autenticità della sottoscrizione di scrittura privata prodotta in copia fotostatica, la parte che l'abbia esibita in giudizio e intenda avvalersene deve produrre l'originale, necessario per la procedura di verificazione ex art. 216 c.p.c.

Cass. civ. n. 129/2001

In tema di prova documentale, l'idoneità di una scrittura privata alla funzione di comparazione richiede non già il dato negativo della mancanza di un formale disconoscimento nei tempi e nei modi di cui agli artt. 214 e 215 c.p.c., bensì quello positivo del riconoscimento, espresso ovvero tacito (per non essere, cioè, mai stata contestata l'autenticità della scrittura), atteso che, dovendo fungere da fonte di prova della verità di altro documento, è indispensabile che sia certa la provenienza della scrittura da colui al quale quel documento, oggetto dell'accertamento giudiziale, si intende attribuire.

Cass. civ. n. 1113/1983

La procedura di verificazione è prescritta soltanto per le scritture provenienti dai soggetti del processo e nell'ipotesi di negazione della propria firma da parte di quel soggetto contro il quale esse siano state prodotte. Pertanto, nella controversia concernente la legittimità del licenziamento, intimato al lavoratore per la falsificazione di un certificato medico, legittimamente il giudice del merito accerta la falsità dell'atto, proveniente da un terzo, senza il ricorso alla procedura anzidetta.

Cass. civ. n. 694/1980

La procedura di verificazione è diretta esclusivamente a stabilire la provenienza del documento da parte di colui che appare esserne il sottoscrittore. Pertanto, l'accertamento di autenticità, con cui può concludersi, prescinde dal contenuto ideologico del documento e dalla rilevanza giuridica del rapporto documentato.

Cass. civ. n. 4651/1979

Anche nel giudizio di verificazione della scrittura privata disconosciuta il giudice, potendo e dovendo utilizzare tutti gli elementi di prova comunque acquisiti senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le fonti probatorie, non è obbligato a disporre una consulenza tecnica, qualora gli elementi di comparazione già acquisiti al processo siano, a suo giudizio, attendibili e conferenti per verificare l'autenticità della sottoscrizione e tali da consentirgli, in relazione all'evidente e manifesta conformità o difformità dei caratteri grafici usati per la sottoscrizione da verificare, rispetto a quelli delle scritture di comparazione, di ritenere provata o non provata la domanda di verificazione.

Cass. civ. n. 3849/1979

Ove sia chiesta la verificazione della scrittura privata disconosciuta, le scritture di raffronto devono rispondere al requisito dell'autenticità e non dell'abbondanza e devono essere, per quanto possibile, coeve alla scrittura della quale si contesta l'autenticità.

Cass. civ. n. 4866/1978

L'istanza di verificazione della scrittura privata può essere proposta nell'atto d'appello, anche se intesa a contrastare il disconoscimento della scrittura effettuato dalla controparte in primo grado. Essa non richiede formule sacramentali, onde per la sua proposizione è sufficiente la mera articolazione di un capitolo di prova testimoniale sul fatto che la controparte ha effettivamente firmato la scrittura. La verificazione di scrittura privata mediante scritture di comparazione ben può essere effettuata direttamente dal giudice del merito, senza ricorrere alla consulenza tecnica o a prove testimoniali. Tuttavia, a norma dell'art. 217 c.p.c., il giudice può ammettere ed utilizzare, quali scritture di comparizione, soltanto quelle la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura è riconosciuta oppure accertata per sentenza di giudice o per atto pubblico, onde non possono essere adoperate scritture riconosciute soltanto tacitamente nelle forme di cui all'art. 215 c.p.c. per il mancato disconoscimento da parte di colui cui sono attribuite.

Cass. civ. n. 2752/1978

Anche nel giudizio di verificazione di scrittura privata il giudice, potendo e dovendo utilizzare tutti gli elementi di prova comunque acquisiti senza essere vincolato ad alcuna graduatoria fra le fonti probatorie, non è obbligato a disporre una consulenza tecnica, qualora gli elementi di comparazione già acquisiti al processo siano, a suo giudizio, attendibili e conferenti per verificare l'autenticità della sottoscrizione e tali da consentire di ritenere non provata la domanda di verificazione, in relazione all'evidente e manifesta difformità dei caratteri grafici usati per la sottoscrizione da verificare rispetto a quelli delle scritture di comparazione, risultanti dagli atti del processo.

Cass. civ. n. 5077/1977

Nel procedimento di verificazione di scrittura privata spetta al giudice del merito disporre quali scritture debbano servire di comparazione. A tal fine egli non è vincolato da alcuna graduatoria delle fonti di accertamento della verità, ma è tenuto soltanto ad ammettere, in mancanza di accordo delle parti, quelle la cui provenienza dalla persona che si afferma autrice della scrittura è riconosciuta oppure accertata per sentenza passata in giudicato o per atto pubblico, e può inoltre ordinare alla parte di scrivere sotto dettatura, anche alla presenza del consulente tecnico.

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