Cass. civ. n. 2840 del 30 gennaio 2024
Testo massima n. 1
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - PRESTAZIONI ASSISTENZIALI - IN GENERE Danni da emotrasfusioni - Indennizzo ex art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 - "Compensatio lucri cum damno" - Potere officioso di sollecitazione - Fondamento - Limiti di sindacabilità in Cassazione - Fattispecie.
Nel giudizio promosso nei confronti del Ministero della salute per il risarcimento dei danni da emotrasfusioni con sangue infetto, l'indennizzo previsto dall'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 dev'essere scomputato dalle somme liquidabili a titolo risarcitorio per il principio della "compensatio lucri cum damno"; inoltre, la "compensatio" è rilevabile d'ufficio dal giudice il quale, per determinarne l'esatta misura, può avvalersi del proprio potere officioso di sollecitazione presso gli uffici competenti, il cui esercizio, di regola non suscettibile di sindacato di legittimità, non può essere immotivatamente omesso quando la percezione dell'indennizzo è stata ammessa, essendo necessario per verificarne lo specifico ammontare, e per inibire un'ingiustificata locupletazione risultata certa, anche se non nella sua misura. (In applicazione di tale principio la S.C. ha affermato la sindacabilità del mancato esercizio del potere di acquisire informazioni ex art. 213 c.p.c. in un caso in cui l'erogazione dell'indennizzo, ammessa dall'avente diritto senza indicare l'importo riscosso, era stata effettuata non dal predetto Ministero, ignaro perciò dell'esatto ammontare percepito, ma dalla Regione Sicilia).
Massime precedenti
Normativa correlata
Cod. Civ. art. 2056
Legge 25/02/1992 num. 210 art. 2 com. 3 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 213