Cass. civ. n. 28410 del 11 ottobre 2023

Testo massima n. 1


ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE Nelle ipotesi previste dagli artt. 19 e 21 della legge n. 990 del 1969 - Limite del massimale - Natura giuridica - Eccezione in senso proprio - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio del limite - Sussistenza - Riferimento alla tabella vigente all'epoca del danno - Necessità.


In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella fattispecie disciplinata dagli artt. 19 e 21 della l. n. 990 del 1969, il diritto del danneggiato al risarcimento nasce, per volontà di legge, limitato, con la conseguenza che il relativo limite del massimale, entro il quale è tenuta la compagnia designata, non rappresentando un mero elemento impeditivo od estintivo, ma valendo, per l'appunto, a configurare ed a delimitare normativamente il suddetto diritto, è rilevabile, anche d'ufficio, dal giudice e deve essere riferito alla tabella vigente al momento in cui il danno si è verificato.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 7247 del 2006

Normativa correlata

Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST.
Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 112

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE