Cass. civ. n. 28410 del 11 ottobre 2023
Testo massima n. 1
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - LIMITI DEL RISARCIMENTO - MASSIMALE Nelle ipotesi previste dagli artt. 19 e 21 della legge n. 990 del 1969 - Limite del massimale - Natura giuridica - Eccezione in senso proprio - Esclusione - Rilevabilità d'ufficio del limite - Sussistenza - Riferimento alla tabella vigente all'epoca del danno - Necessità.
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nella fattispecie disciplinata dagli artt. 19 e 21 della l. n. 990 del 1969, il diritto del danneggiato al risarcimento nasce, per volontà di legge, limitato, con la conseguenza che il relativo limite del massimale, entro il quale è tenuta la compagnia designata, non rappresentando un mero elemento impeditivo od estintivo, ma valendo, per l'appunto, a configurare ed a delimitare normativamente il suddetto diritto, è rilevabile, anche d'ufficio, dal giudice e deve essere riferito alla tabella vigente al momento in cui il danno si è verificato.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 24/12/1969 num. 990 art. 21 CORTE COST.
Cod. Proc. Civ. art. 112