Avvocato.it

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5237 del 15 marzo 2003

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5237 del 15 marzo 2003

Testo massima n. 1

Nel procedimento per la verifica di scrittura privata, le uniche eccezioni alla regola della libertà di prova concernono l’idoneità alla funzione di comparazione delle scritture private, la cui autenticità, in mancanza di accordo tra le parti, deve essere stata previamente riconosciuta o accertata giudizialmente o per autenticazione stragiudiziale; pertanto ben può il giudice ordinare alla parte che ha disconosciuto la scrittura di scrivere sotto dettatura con o senza la presenza del c.t.u., ancorché siano acquisite agli atti scritture di comparazione. Ad un tal riguardo la valutazione del giudice di merito sulla sussistenza o meno di un legittimo impedimento alla comparizione della parte per scrivere sotto dettatura, e quindi sulla configurabilità — ai sensi del secondo comma dell’art. 219 c.p.c. — del riconoscimento della scrittura sottoposta a verificazione, costituendo un giudizio di fatto non è sindacabile in sede di legittimità.

[adrotate group=”17″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze