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Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 20233 del 3 ottobre 2011

Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 20233 del 3 ottobre 2011

Testo massima n. 1

Nel procedimento di querela di falso incidentale ad un giudizio pendente davanti al giudice amministrativo, il giudice ordinario non può disporre l’interpello, ai sensi dell’art. 222 c.p.c. e per conoscere se la parte che ha prodotto il documento intenda valersene, atteso che tale disposizione non è interna al procedimento di accertamento del falso ma costituisce un adempimento di verifica preliminare di rilevanza rimesso al giudice della causa principale, nella specie, tuttavia, ad esso non tenuto per l’inapplicabilità della citata norma al giudizio amministrativo, nel quale la materia è disciplinata puntualmente dagli artt. 41 e 42 del r.d. 17 agosto 1907, n. 642.

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