Cass. civ. n. 2844 del 30 gennaio 2024

Testo massima n. 1


PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - DISPONIBILITA' DELLE PROVE Principio di non contestazione - Applicabilità a questioni di diritto - Esclusione - Fattispecie.


Il principio di non contestazione può avere ad oggetto unicamente circostanze di fatto e non si applica, quindi, alla risoluzione di questioni di diritto. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, in applicazione del principio di non contestazione, aveva accolto la domanda proposta da alcuni medici per il risarcimento del danno da tardivo recepimento delle direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, nonostante questi ultimi si fossero limitati ad indicare i criteri giuridici in virtù dei quali valutare l'equivalenza tra le specializzazioni dagli stessi conseguite e quelle previste dal diritto comunitario, senza allegare le circostanze di fatto – quali le lezioni frequentate, le materie di insegnamento e le esercitazioni pratiche svolte - idonee a sostanziare l'equivalenza suddetta).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 6172 del 2020

Normativa correlata

Cod. Proc. Civ. art. 115 com. 1
Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 362
Direttive del Consiglio CEE 16/06/1975 num. 363
Direttive del Consiglio CEE 26/01/1982 num. 76
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

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