Cass. civ. n. 13122 del 11 dicembre 1992
Testo massima n. 1
Nel giudizio promosso con querela di falso in via principale, il giudice, che, per qualsiasi ragione, la ritenga inammissibile, non può accertare fatti contrari a quelli riportati nei documenti impugnati, dato che la pronuncia d'inammissibilità della domanda preclude ogni ulteriore indagine.