Cass. civ. n. 15493 del 5 novembre 2002

Testo massima n. 1


In tema di querela di falso, la mancata comparizione o la mancata risposta della parte che ha prodotto la scrittura all'interpello rivoltele dal giudice, ai sensi dell'art. 222 c.p.c., equivale a risposta negativa, atteso che, in aderenza alla lettera e allo spirito della norma citata, è richiesta alla parte che ha prodotto il documento impugnato di falso, per la gravità delle conseguenze che ne derivano, una esplicita conferma della volontà di servirsene (già manifestata con la produzione del documento stesso, ma non più sufficiente, di per sè sola, nella nuova situazione processuale determinata dalla proposizione della querela, a consentirne l'uso) e dunque un'esplicita risposta affermativa all'interpello, alla quale non è dato sopperire con un comportamento decisamente equivoco, quale è la renitenza o il silenzio.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE