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Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11233 del 13 novembre 1997

Cassazione civile Sez. III sentenza n. 11233 del 13 novembre 1997

Testo massima n. 1

La mancata risposta della parte all’interrogatorio formale rappresenta un fatto qualificato, riconducibile al più ampio ambito del comportamento della parte nel processo cui il giudice può riconnettere valore di ammissione dei fatti dedotti e così di prova, ma che resta tuttavia soggetto alla sua prudente valutazione ed al quale, quindi, il giudice può negare nel caso concreto quel valore quando ritenga i fatti dedotti non suffragati dagli altri elementi acquisiti al processo purché dia conto del proprio convincimento con adeguata motivazione.

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