Art. 232 – Codice di procedura civile – Mancata risposta

Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni altro elemento di prova [115, 116 c.p.c.], può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio.

Il giudice istruttore, che riconosce giustificata la mancata presentazione della parte per rispondere all'interrogatorio, dispone per l'assunzione di esso anche fuori della sede giudiziaria.

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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