Cass. civ. n. 3453 del 29 dicembre 1962
Testo massima n. 1
L'art. 232 c.p.c. (in tema di mancata risposta all'interrogatorio) rimette alla facoltà discrezionale del giudice ritenere come ammessi i fatti dedotti, mentre il corrispondente art. 218 c.p.c. abrogato poneva senz'altro, al riguardo, una presunzione iuris tantum di tacita confessione.