Cass. civ. n. 2249 del 23 giugno 1956

Testo massima n. 1


Quando nell'udienza originariamente fissata per l'assunzione dell'interrogatorio il giudice ne abbia disposto il rinvio ad una udienza successiva la parte interroganda, la quale voglia evitare gli effetti previsti dal primo comma dell'art. 232 c.p.c., ha l'onere di ripresentarsi alla nuova udienza.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE