Cass. civ. n. 6182 del 20 giugno 1990
Testo massima n. 1
Il principio secondo cui in analogia a quanto dispone il secondo comma dell'art. 237 c.p.c. per la notifica del giuramento decisorio disposto dal collegio, anche l'ordinanza del giudice istruttore che abbia ammesso, in difetto di contestazione, il giuramento decisorio deve essere notificata personalmente alla parte chiamata a giurare, salvo che non sia stata presente in udienza, non trova applicazione — nel rito del lavoro — nel caso dell'ordinanza ammissiva del riferimento del giuramento atteso che la parte deferente ben conosce i termini del giuramento (per averlo essa stessa formulato), mentre per la conoscenza dell'avvenuto riferimento del giuramento è sufficiente il normale meccanismo della rappresentanza processuale.
Può riguarda anche te
- Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
- Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
- Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
- Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi