Art. 237 – Codice di procedura civile – Risoluzione delle contestazioni
Le contestazioni sorte tra le parti circa l'ammissione del giuramento decisorio sono decise dal collegio.
L'ordinanza del collegio che ammette il giuramento deve essere notificata personalmente alla parte.
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 10521/2024
In tema di giudizio di impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per azioni, l'avvenuta riassunzione a seguito di una declaratoria di incompetenza territoriale, non preclude alla parte la facoltà di dedurre in sede di riassunzione un vizio di nullità inizialmente non dedotto, atteso che l'art. 2434-bis c.c., nel prevedere che le azioni previste dagli artt. 2377 e 2379 c.c. non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, va intesa nel senso che la parte decade dalla possibilità di esercitare l'azione di impugnativa in sé considerata, ma non che tale preclusione si estende all'azione di impugnativa già introdotta, quale che sia il vizio invalidante, posto che il senso della previsione di legge è che il bilancio di esercizio non può essere impugnato dopo l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo, ma non prima di tale evento.
Cass. civ. n. 31174/2023
In tema di imposta di registro, la deliberazione assembleare, avente ad oggetto un finanziamento infruttifero in favore della società, vincola tutti i soci, i quali, seppur non presenti nella relativa assemblea, vanno considerati parti dell'atto enunciato, ai sensi dell'art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986, poiché esso, esplicando in via mediata effetti patrimoniali favorevoli nei confronti dei predetti, è indice della loro capacità contributiva.
Cass. civ. n. 14338/2023
Le impugnazioni previste dagli art. 2377 e 2379 c.c. nei confronti delle delibere di approvazione del bilancio non richiedono, dopo l'impugnazione del primo bilancio, anche quella dei bilanci "medio tempore" chiusi nel corso del giudizio, poiché, ai sensi dell'art. 2434-bis, comma 3, c.c., l'amministratore deve tener conto delle ragioni dell'intervenuta dichiarazione giudiziale di invalidità non solo nella predisposizione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale questa viene dichiarata, con la conseguenza che la mancata impugnazione di quest'ultimo e dei bilanci intermedi non priva dell'interesse ad agire il socio impugnante.
Cass. civ. n. 12377/2023
Il conflitto di interessi che la legge, a determinate condizioni, prende in considerazione come causa di annullamento della deliberazione assembleare è quello rinvenibile tra coloro che, partecipando al voto, concorrono alla formazione della volontà collettiva, mentre deve escludersi la configurabilità di tale conflitto con riguardo all'amministratore di condominio, atteso che quest'ultimo presenzia ma non partecipa all'assemblea e non ha diritto di voto, salva l'ipotesi che sia egli stesso condomino. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte distrettuale che aveva escluso la configurabilità di una situazione di conflitto di interessi tra il condominio ed il suo amministratore, socio e amministratore unico della società aggiudicataria dei lavori deliberati dall'assemblea).
Cass. civ. n. 1943/2023
In tema di accertamento dell'obbligo del terzo (nel regime anteriore alla l. n. 228 del 2012), incombe sul creditore-attore l'onere di provare il credito del debitore esecutato verso il "debitor debitoris"; a tal fine, poiché il bilancio regolarmente approvato dall'assemblea di una società ha efficacia vincolante nei confronti di tutti i soci (anche se assenti o dissenzienti), la delibera di approvazione, in deroga all'art. 2709 c.c., fa piena prova, nei confronti dei soci, dell'esistenza dei crediti della società, purché chiaramente indicati nel bilancio medesimo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto non raggiunta la prova del credito oggetto del pignoramento, in quanto il bilancio prodotto non risultava approvato ed il preteso credito della società cooperativa nei confronti dei soci esecutati non poteva desumersi da altri atti, quali la relazione del collegio sindacale o i bilanci degli esercizi precedenti).
Cass. civ. n. 22805/2014
L'ordinanza ammissiva del giuramento decisorio può essere revocata anche dopo la prestazione dello stesso se il giudice si convinca che non sussistevano le condizioni per il suo deferimento, senza che assuma rilevanza il contegno processuale delle parti, in quanto trattasi di mezzo istruttorio per il quale la legge pone condizioni di ammissibilità non derogabili dalle parti e dunque non rimesse alla loro disponibilità.
Cass. civ. n. 20777/2012
Anche nel rito del lavoro, la mancata notifica dell'ordinanza ammissiva del giuramento decisorio nei termini fissati dal provvedimento comporta l'impossibilità di considerare soccombenti le parti alle quali il giuramento è stato deferito e non presentatesi a prestarlo, secondo il disposto dell'art. 239 c.p.c., ma non determina la decadenza del deferente dalla facoltà di farlo assumere, dovendo considerarsi solo ordinatori i termini di cui all'art. 237 c.p.c., in difetto di un'espressa disposizione che li dichiari perentori.
Cass. civ. n. 6182/1990
Il principio secondo cui in analogia a quanto dispone il secondo comma dell'art. 237 c.p.c. per la notifica del giuramento decisorio disposto dal collegio, anche l'ordinanza del giudice istruttore che abbia ammesso, in difetto di contestazione, il giuramento decisorio deve essere notificata personalmente alla parte chiamata a giurare, salvo che non sia stata presente in udienza, non trova applicazione — nel rito del lavoro — nel caso dell'ordinanza ammissiva del riferimento del giuramento atteso che la parte deferente ben conosce i termini del giuramento (per averlo essa stessa formulato), mentre per la conoscenza dell'avvenuto riferimento del giuramento è sufficiente il normale meccanismo della rappresentanza processuale.
Cass. civ. n. 5622/1990
Qualora il collegio, ammettendo il giuramento decisorio, anziché limitarsi a rinviare la causa davanti all'istruttore per un'udienza nella quale quest'ultimo, sentite le parti, fisserà il giorno in cui assumere la prova ed il termine per la notifica dell'ordinanza relativa, provveda, invece, d'ufficio alla fissazione dell'udienza di assunzione, la mancata indicazione da parte del collegio di un termine entro cui la parte deferente debba provvedere alla notifica personale dell'ordinanza alla parte che deve prestare il giuramento, comporta che questo deve essere fissato dall'istruttore, con la conseguenza che il deferente, il quale non abbia provveduto alla notificazione dell'ordinanza collegiale, non può essere dichiarato decaduto dal diritto di far assumere il giuramento medesimo.
Cass. civ. n. 6017/1987
L'ordinanza del collegio ammissiva del giuramento decisorio, ai sensi dell'art. 237, secondo comma, c.p.c., deve essere personalmente notificata, nei confronti della parte chiamata a rendere il giuramento stesso, a cura della parte che l'ha deferito, non del cancelliere. Peraltro, nel caso di ordinanza pronunciata fuori udienza, l'insorgenza di tale onere, anche al fine dell'eventuale decadenza dal mezzo istruttorio in caso di omessa notificazione, postula che la cancelleria provveda alla previa comunicazione del provvedimento, a norma dell'art. 176, secondo comma, c.p.c.
Cass. civ. n. 90/1980
La notifica degli atti, che, in deroga al principio sancito dal primo comma dell'art. 170 c.p.c. — come, a termini dell'art. 237 c.p.c., l'ordinanza ammissiva del giuramento — debbono essere notificati personalmente alla parte, va effettuata secondo le norme degli artt. 138 e seguenti c.p.c., non escluse quelle relative alla notifica presso il domiciliatario, e, poiché anche a questa ultima sono applicabili le disposizioni dell'art. 139 c.p.c., la consegna dell'atto ad una delle persone che si trovano con il domiciliatario in uno dei rapporti indicati da quest'ultimo articolo (persona di famiglia, addetto alla casa, portiere o vicino di casa) vale come consegna al domiciliatario medesimo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 141 c.p.c.