Cass. civ. n. 28542 del 13 ottobre 2023

Testo massima n. 1


ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO (INELEGGIBILITA') - INCOMPATIBILITA' Carica di consigliere comunale - Termine per eliminare la causa di incompatibilità - Carattere perentorio - Omessa attivazione dell'eletto - Conseguenze - Decadenza dalla carica - Successiva eliminazione della causa di incompatibilità - Irrilevanza - Fattispecie.


In tema di elettorato passivo, l'art. 69 del d.lgs. n. 267 del 2000 (cd. "TUEL") prevede un procedimento in più fasi, ciascuna scandita da termini perentori, prima di giungere alla dichiarazione di decadenza del consigliere dell'ente locale in seguito al verificarsi di una causa di incompatibilità con la carica pubblica, con la conseguenza che, scaduti i dieci giorni dall'invito a rimuoverla ed intervenuta la dichiarazione di decadenza, è irrilevante qualsiasi atto o fatto che ponga fine alla situazione di incompatibilità. (Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia della corte territoriale che aveva giudicato irrilevante, in quanto successiva alla scadenza del termine di cui al comma 4 dell'art. 69 e alla delibera di decadenza di cui al comma 5 dello stesso articolo, la dichiarazione di improcedibilità del giudizio amministrativo pendente tra un consigliere comunale e l'ente locale in cui ricopriva la carica).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 17769 del 2007

Normativa correlata

Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 63 com. 1 lett. 4) CORTE COST.
Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 69 CORTE COST.

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